ZONA FRANCA URBANA 

  • Autore: CNA Rieti
  • 23 apr, 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico assicura che entro pochi giorni sarà pubblicata la circolare che renderà operative le misure contenuta nella legge di bilancio 2019. Esenzione dalle imposte sui redditi e dalla contribuzione previdenziale per le imprese avviate nel 2019 e per le imprese già incluse nella ZFU con budget assegnato e non utiluzzato.


Nel dettaglio: La legge di bilancio 2019 interviene sulle Zone Franche Urbane

  • Nella provincia di Rieti i benefici della ZFU riguardano le imprese dei 15 Comuni del Cratere, incluse nei benefici per decremento del fatturato e quelle costituite tra il 24 Aprile 2017 e il 31 Dicembre 2017.
  • Per queste imprese, ferme restando le risorse concesse, il periodo di godimenti è prorogato negli anni 2019 e 2020.
  • Inoltre i benefici delle ZFU sono estesi a tutte le imprese che avvieranno la loro attività nel corso del 2019, tranne quelle con codice Ateco della sezione F, cioè le imprese di costruzioni.

  • Lo stessa legge prevede la restituzione da parte dell'INPS dei contributi versati dalle imprese aventi diritto ai benefici della ZFU, nel mesi precedenti alla inclusione negli elenchi. Una misura tante volte avanzata dalla CNA e finalmente accolta. (commi 759 e 997)
  • Inoltre tutte le imprese con sede legale o perativa nell'area del cratere, quindi non solo quelle aventi diritto ai benefici della ZFU, sono esentate dall’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. ( comma 997)


Di seguito i riferimenti di legge:

Legge n. 145 del 30 12 2018, legge di bilancio 2019
Comma 759. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 


  • a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »

  • b) al comma 4, le parole: « e per quello successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e per i tre anni successivi »

  • c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: « 4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato »; d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie ».

Comma 997. L'imposta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non e' dovuta per le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, d

Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia) 

  1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si e' verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni: 


a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita' economica

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona franca urbana. 


  1. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

  2. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.

  3. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

  4.  Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

  6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


Decreto Legge n. 50 del 24 Aprile 2017

Codice ATECO 2007
F - COSTRUZIONI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI


Questa sezione comprende l'attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture e le costruzioni di natura temporanea.


I lavori di costruzione generali riguardano la costruzione di complessi abitativi, fabbricati per uffici, negozi, ed altri edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali eccetera, nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi eccetera.


Questi lavori possono essere eseguiti in conto proprio o per conto terzi. Parte dei lavori o il loro complesso possono essere effettuati in subappalto. Sono classificate in questa divisione anche le unità responsabili di un progetto di costruzione nella sua globalità.


Sono incluse anche le attività di riparazione di edifici e le opere di ingegneria.
Questa sezione include la costruzione di edifici nel loro complesso (divisione 41), le opere di ingegneria civile (divisione 42), nonché i lavori di costruzione specializzati (divisione 43).
Il noleggio di attrezzature con manovratore per costruzioni è classificato fra i lavori di costruzione specializzati effettuati con tali attrezzature.
Questa sezione comprende anche lo sviluppo di progetti per la costruzione di edifici o di opere di ingegneria civile attraverso il reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici al fine di realizzare unità immobiliari. Se tali attività non sono finalizzate alla successiva vendita dei manufatti costruiti (o dei progetti realizzati), bensì al loro impiego, l'unità non deve essere classificata in questa sezione, ma in base al tipo di categoria di utilizzo, ossia attività immobiliari, manifatturiero eccetera.
In questa sezione è inclusa l'attività delle cooperative finalizzate al reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare progetti immobiliari, residenziali e non residenziali destinati all'utilizzo proprio.


Comuni della Provincia di Rieti inclusi nell'area del Cratere:

Accumoli, Amatrice, Cittareale, Posta, Borbona, Micigliano, Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Rieti, Cantalice, Poggio Bustone, Rivodutri, Leonessa.

Autore: 7e37d554_user 9 luglio 2025
𝐃𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐂𝐌𝐑 (𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧𝐞, 𝐦𝐮𝐭𝐚𝐠𝐞𝐧𝐞 𝐨 𝐭𝐨𝐬𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳 𝐢𝐨𝐧𝐞) – 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐔𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟖𝟕𝟕
È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/877 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo all’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
A partire dal 1 settembre 2025 sarà vietata l’immissione sul mercato e l’utilizzo di cosmetici contenenti tali sostanze, tra cui rientrano, solo per citarne alcune: Trimethylbenzoyl, Diphenylphosphine Oxide (frequente nei gel UV per unghie),
Tetrabromobisfenolo A,
Transfluthrin,
Altre 20 sostanze inserite nell’Allegato II come completamente vietate.
A partire da questa data pertanto:
- Non sarà più possibile acquistare, vendere o distribuire prodotti cosmetici contenenti queste sostanze
- Non sarà ammesso l’uso nei trattamenti in cabina, o in ogni caso l’uso sui clienti, di questi cosmetici
- Non conta che i prodotti siano stati acquistati prima dell’entrata in vigore del Regolamento o siano ancora nel periodo di validità: non possono più essere usati in alcuna forma.
Laddove le imprese possiedano ancora in magazzino prodotti contenenti sostanze vietate, l’indicazione è:
- non utilizzarli oltre il 31 agosto 2025
- Sospendere l’acquisto di cosmetici non conformi
- Smaltirli correttamente
- Cercare eventualmente un accordo con il fornitore per lo smaltimento/reso dei prodotti cosmetici eventualmente in stock di magazzino.
- Conservare le fatture di acquisto e la contabilità di magazzino per le opportune rettifiche contabili
È importante che, in questa fase transitoria, le imprese verifichino l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.
Per conoscere l'elenco completo delle sostanze vietate consultare i regolamenti allegati:
Autore: 7e37d554_user 3 luglio 2025
Se segui questa pagina e non sei un'imprenditrice o un imprenditore associato alla CNA, conosci già le nostre attività e il nostro valore....fai l'ultimo passo: ASSOCIATI ALLA CNA.
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Insieme possiamo fare più grande la CNA!
Autore: 7e37d554_user 3 luglio 2025
Dopo le ordinanze delle Regioni è arrivato il Protocollo firmato dal Ministero del Lavoro e dalle parti sociali.
"Obiettivo del protocollo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro". È quanto afferma CNA sul protocollo quadro sui rischi lavorativi causati dalle emergenze climatiche, sottolineando il riconoscimento del ruolo fondamentale delle parti sociali nel definire buone prassi e misure di prevenzione.

Il protocollo prevede la possibilità di costituire a livello settoriale o territoriale specifici gruppi di lavoro anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e delle altre istituzioni coinvolte nella gestione delle emergenze climatiche.

CNA e le altre parti sociali hanno chiesto al Ministero di recepire formalmente il protocollo quadro, con l’impegno di supportarne l’efficacia, al fine di consentire l’automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale, scomputandoli dai periodi massimi previsti dalla disciplina in materia; assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, per esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi qui considerati.

Testo del protocollo
Autore: 7e37d554_user 1 luglio 2025
L'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, prevista dalla Legge di bilancio 2020, più comunemente nota come "sugar tax", che sarebbe dovuta entrare in vigore oggi, diverrà operativa dal 1° gennaio 2026.
Lo ha disposto il Consiglio dei Ministri con un decreto.
Autore: 7e37d554_user 1 luglio 2025
Firmato il DPCM che stanzia nuove risorse per le aziende del Lazio ubicate nei Comuni nei quali è ricompresa un'area industriale.
Per la nostra provincia: Rieti, Cittaducale, Borgorose, Fara Sabina, Frasso, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Scandriglia.
Al bando, di prossima pubblicazione, sono interessate esclusivamente le aziende della sezione C del codice Ateco.
La CNA esprime particolare soddisfazione per aver seguito l'iter di scrittura del DPCM e garantito la destinazione al nostro territorio di 20 milioni di euro; impegno sottolineato anche dal Commissario Castelli nel suo intervento alla nostra Assemblea.
Le imprese associate possono richiedere ulteriori informazioni alla CNA
Tel. 0746 251082
Mail cna.rieti@tiscali.it
Autore: 7e37d554_user 23 giugno 2025
Il Commissario Castelli e l'on. Trancassini hanno comunicato ieri la proroga della ZFU per il 2025.
Sono stati stanziati 11,7 milioni di euro, una cifra uguale a quello dello scorso anno che, come nel 2024, consentirà di soddisfare le aziende che hanno ancora un credito d'imposta precedentemente assegnato e non utilizzato.
La CNA aveva chiesto numerose volte la proroga di questo strumento agevolativo ancora necessario per sostenere l'economia dell'area del sisma.
Di qui la soddisfazione per il provvedimento di proroga cui si aggiunge però il rammarico per le tante aziende che, pur avendo i requisiti, ma avendo esaurito il credito, resteranno di nuovo escluse.
Così come resteranno escluse tutte le nuove imprese nate dopo il 31 dicembre 2021.
La CNA aveva redatto una accurata disamina della estrema diversificazione di trattamento che nel corso degli anni si è realizzata a seguito del mutamento dei requisiti adottati e delle risorse stanziate nelle proroghe che si sono succedute.
Il lavoro aveva l'obiettivo di fornire la base per un provvedimento di riequilibrio delle diversità di trattamento in presenza di uguali requisiti.
Autore: 7e37d554_user 23 giugno 2025
Collettiva CNA alla prossima edizione del Sigep che si terrà a Rimini Fiera dal 16 al 20 gennaio 2026.
SIGEP THE WORLD EXPO FOR FOODSERVICE EXCELLENCE 2026 rappresenta il salone internazionale di riferimento per il settore della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale, pizza e caffè dove saranno presenti espositori e buyer da tutto il mondo.

Le domande di adesione (allegato Modulo adesione e impegno Sigep 2026) dovranno essere inviate, entro il 15 luglio p.v., all’indirizzo alimentare@cnaemiliaromagna.it .

Allegati:


Autore: 7e37d554_user 10 giugno 2025
A seguito dell’innalzamento delle temperature nella stagione estiva, la Regione Lazio, con ordinanza del Presidente Francesco Rocca, ha disposto il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, con efficacia dal 05 Giugno 2025 e fino al 31 agosto 2025, in presenza di temperature superiori a 35°C o comunque in condizioni di temperatura percepita superiore, come nei casi di utilizzo di materiali o macchinari che generano ulteriore calore o in ambienti non protetti dal sole. Le aziende sono tenute a valutare attentamente le condizioni microclimatiche e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a tali rischi. Si segnala che è possibile attivare l’intervento del proprio ammortizzatore sociale di settore FSBA ( per imprese artigiane non edili ) CIGO ( per imprese edili o industriali ) FIS ( per imprese del terziario ).
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025

Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.

I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.

Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:

-      Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;

-      Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;

-      Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.

Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.

LINK: https://irp.cdn-website.com/7e37d554/files/uploaded/175262_25_Avviso-ristori-Appennini-revUL_AS_signed.pdf

Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
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