FOCUS SULLO SBLOCCA CANTIERI

  • Autore: CNA Rieti
  • 24 apr, 2019

Rivoluzione Sblocca-cantieri, 81 modifiche al codice: il decreto varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri impatta sui capisaldi del codice entrato in vigore tre anni fa. Semplificazioni per l'edilizia privata

Arriva a tre anni esatti dall'entrata in vigore del nuovo codice - diventato operativo il 19 aprile 2016 - la controriforma degli appalti voluta dal governo M5S-Lega, nel tentativo di far ripartire piccole e grandi opere ntrappolate nella morsa di burocrazia, sciopero della firma dei funzionari pubblici, difficoltà di programmazione e progettazione delle amministrazioni, carsa o nulla capacità di dare attuazione ai pilastri della riforma di tre anni fa, rimasta largamente sulla carta.

Il decreto Sblocca-cantieri, riapprovato ieri in Consiglio dei ministri e subito pubblicato in Gazzetta per compensare i ritardi seguiti al primo varo salvo-intese del 20 marzo, apporta ben 81 correzioni ai 216 articoli del codice del 2016: un tornado di modifiche che ora dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che prenda forma il nuovo regolamento unico attuativo.

La retromarcia sul potere di regolazione dell'ANAC di Raffaele Cantone è la prima grande svolta. Il decreto fa piazza pulita di molte linee guida e decreti già varati o in corso di emanazione per sostituirli con un regolamento vincolante e dall'impostazione rigida. Un ritorno al passato nel tentativo di dare certezze a funzionari pubblici e imprese spaventati dagli eccessi di discrezionalità arrivati con il nuovo modello della regolazione flessibile.

Il nuovo testo del decreto stabilisce che il regolamento dovrà essere varato entro 180 giorni (con il precedente codice ci sono voluti quattro anni) e solo allora verranno cancellati i provvedimenti attuativi già varati. Per il resto il testo definitivo del decreto contiene pochissime novità e moltissime conferme rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi.

------------------------------------------
Vediamo i punti più significativi.
-------------------------------------------
1) REGOLAMENTO UNICO DA VARARE ENTRO 180 GIORNI
La norma inserita nell'ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e regolamenti attuativi resti in piedi fino all'arrivo del nuovo regolamento da varare entro 180 giorni dal decreto. Norma ad alto rischio di lasciare stazioni appaltanti e imprese senza bussola. Non solo per il rischio ritardi ma anche perché le stesse linee guida che rimangono in vigore fanno riferimento a un sistema precedente al "tornado" Sblocca cantieri.

2) COMMISSARI STRAORDINARI PER SBLOCCARE LE OPERE
Il decreto Sblocca-cantieri spiana la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l'Economia. I costi per mettere in piedi le strutture commissariali dovranno essere sostenuti attingendo alle risorse previste nei quadri economici dei diversi progetti.

3) APPALTO INTEGRATO LIBERO FINO AL 2021
Le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L'altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall'approvazione del progetto.

4) SUBAPPALTI GARA PER GARA CON TETTO AL 50%
Sale dal 30% al 50% la quota di contratto subappaltabile dall'impresa principale. Confermata la cancellazione della terna. La grande novità - che non piace alle imprese - è che la percentuale di subappalto ammissibile dovrà essere stabilita gara per gara con i bandi dalle amministrazioni.

5) SPAZIO AL MASSIMO RIBASSO, GARE SOPRA 200 MILA EURO
Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere sotto la soglia Ue di 5,5 milioni. Qui si abbandona l'offerta più vantaggiosa a favore del criterio del prezzo più basso, con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA, ma sale da 150mila a 200mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori. L'altra grande semplificazione è lo "smantellamento" delle griglia di soglie e conseguente obbligo di inviti per le procedure negoziate di importo superiore a questa soglia. Oltre i 200mila euro il decreto prevede infatti l'obbligo di procedere con gara (procedura aperta), ma con aggiudicazione al massimo ribasso che evita l'obbligo di rivolgersi a commissari esterni e valutare complicati aspetti tecnici.

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Se da una parte esprime una netta preferenza (meglio:obbligo, salvo motivazione) per il massimo ribasso sotto soglia, da un'altra il decreto integra l'elenco degli appalti da aggiudicare esclusivamente con l'offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su.
Viene inoltre cancellato il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l'offerta più vantaggiosa e si stabilisce che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell'individuazione della soglia di anomalia.

7) COMMISSARI DI GARA
Arriva la norma, richiesta dallo stesso presidente ANAC, Raffaele Cantone, che concede alle stazioni appaltanti di formare le commissioni di gara (anche solo parzialmente ) con esperti interni, in caso di indisponibilità di professionisti iscritti nell'albo tenuto dall'Autorità Anticorruzione.

8) PICCOLI COMUNI: ADDIO OBBLIGO DI CENTRALIZZARE GLI APPALTI
I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti. Il decreto, elimina l'obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l'acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie. I Comuni non capoluogo,pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell'articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche
appaltanti.

9) GARE E IMPRESE IN CRISI
Lo sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa. Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice . Tra le norme di impatto più immediato c'è la cancellazione della possibilità - ammessa dall'attuale articolo 110 del codice - che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi
d'impresa.

10) QUALIFICAZIONE più FACILE PER I COSTRUTTORI
Finora per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo per permettere ai costruttori di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel 2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

11) PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTORI
Non ci sarà più bisogno di valutare «se la natura del contratto lo consente» per acconsentire alla richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. La norma non chiarisce però come bisognerà regolarsi nei casi concreti, visto che di prassi i subappaltatori sono legati da un legame contrattuale solo con il titolare dell'appalto e
non hanno rapporti diretti con la PA.

12) PARERI più VELOCI PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Scende da 90 a 60 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per rilasciare i pareri sui progetti . Non cambia invece la soglia oltre la quale va richiesto l'intervento del Consiglio.

13) OPERE LEGGE OBIETTIVO: NIENTE PASSAGGIO AL CIPE PER LE VARIANTI
Per velocizzare l'approvazione dei progetti arriva una misura che cancella l'obbligo di un nuovo passaggio al CIPE per l'approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che determinano aumenti di costo contenuti entro il 50% del valore del progetto definitivo già approvato dal CIPE. E si applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa stazione appaltante.

14) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DIRETTO AI PROGETTISTI
Nel decreto trova spazio anche l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di appalti e non sono a quelli di lavori. In futuro dunque ne beneficeranno anche progettisti e fornitori. Prevista anche la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.

15) CASSA DEPOSITI E FONDI IMMOBILIARI NEL PPP
Fondi Immobiliari e istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti) potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai programmi di lavori pubblici delle PA.

16) RICORSI: ADDIO AL RITO SUPER ACCELERATO
Confermato anche l'addio al rito super accelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del processo amministrativo.

17) SPINTA ALLE DEMOLIZIONI PER RINNOVARE LE città
Anche le contrastate norme sulla rigenerazione urbana alla fine hanno trovato spazio nel decreto. Il tentativo è spingere gli interventi di demolizione e ricostruzione che ora saranno possibili rispettando le distanze «legittimamente preesistenti» tra gli edifici, senza dunque dover applicare gli standard attuali, molto più restrittivi.

18) RICOSTRUZIONE PRIVATA SENZA GARA
Addio alla "garetta" per la ricostruzione privata nel centro Italia: non sarà più obbligatorio mettere a confronto almeno tre preventivi ma si potrà affidare l'appalto privato direttamente all'impresa. Un'altra novità è nei servizi di progettazione. Il sistema dell'aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno dieci professionisti, viene esteso ai servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (per importi sotto
soglia).

-------------
Sblocca-cantieri: Appalti senza gara per la ricostruzione privata nel Centro Italia Edifici con lievi danni, istruttoria anche ai Comuni. Delocalizzazione anche "non temporanea", ma nei confini regionali

Lo sblocca-cantieri - anche nella versione "riapprovata" dal consiglio dei ministri di ieri - affronta la ricostruzione del Centro Italia dopo il terremoto del 2016-2017. E lo fa intervenendo - tra le altre cose - sulla procedura di affidamento della riparazione degli edifici privati. La scelta dell'impresa oggi deve avvenire a valle di una «procedura concorrenziale» con la partecipazione di almeno tre imprese iscritte all'apposita anagrafe delle imprese autorizzate a operare nella ricostruzione. Lo prevede il comma 13 dell'articolo 6 del Dl n.189/2016 (il "testo unico" della ricostruzione nel Centro Italia).

La nuova norma dello sblocca-cantieri - se il testo sarà confermato - elimina la gara. Il nuovo comma 13, che viene integralmente sostituito, prevede infatti che «la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra imprese che risultano iscritte all'Anagrafe di cui all'articolo 30». Resta sempre possibile, per il committente privato,negoziare l'incarico a seguito di un confronto tra più proposte. Ma sparisce l'obbligo della «procedura concorsuale».

---------------------
Istruttoria dei progetti anche ai comuni
Con un'altra norma, il Dl interviene anche sulla procedura di approvazione dei progetti di ricostruzione privata degli edifici con lievi danni (classificati "B" e "C" in base alle schede Aedes). La novità sta nel coinvolgimento dei comuni, in aggiunta agli uffici speciali per la ricostruzione, nell'istruttoria di valutazione delle richieste di contributo e dei relativi progetti. L'intenzione della norma è chiaramente quello di velocizzare le procedure di approvazione dei progetti.

Tuttavia la norma, per come è scritta, affida agli enti locali solo l'esame dei progetti, ma l'ultima firma sull'ok al contributo resta in capo al «vicecommissario territorialmente competente», cioè al presidente di ciascuna regione, da cui dipendono gli uffici speciali per la ricostruzione.

Dunque, l'obiettivo della "velocizzazione" cui mira la nuova norma può essere raggiunto solo nel caso in cui il vicecommissario si fidi dell'operato del Comune; ma se invece (come appare più probabile), prima di approvare il contributo, vorrà verificarlo, servirà tempo.

Più semplice la delocalizzazione di case e siti produttivi
Il Dl sblocca-cantieri introduce anche due modifiche di rilievo nel codice della protezione civile (Dlgs n.1/2018), quindi non strettamente limitato al Centro Italia. Con una quasi impercettibile modifica della lettera "f" dell'articolo 25, comma 2, si prevede che il ripristino delle condizioni abitative ed economiche ante-calamità naturale possa esse attuato anche «attraverso misure di delocalizzazione laddove possibile temporanea in altra località del territorio regionale».

La principale modifica consiste nell'aggiunta del «laddove possibile», che apre alla possibilità che la delocalizzazione possa essere definitiva. La disposizione viene temperata dalla seconda modifica nella stessa frase: la delocalizzazione non potrà superare i confini della regione, mentre nel testo precedente la delocalizzazione (temporanea) poteva avvenire a livello nazionale.

Massimo ribasso su tutti i servizi di architettura e ingegneria sotto soglia. Aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno dieci professionisti, non solo per i solo incarichi di progettazione, ma anche per tutti i «servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica» di importo inferiore alla soglia comunitaria. È questa un'altra modifica introdotta dallo Dl sblocca-cantieri. La modifica interviene nell'attuale articolo 2 comma 2-bis del decreto
legge 189/2016.

-----------------------------------------

Sblocca-cantieri: niente gare e subappalti per le imprese in esercizio provvisorio

Il Dl sblocca-cantieri anticipa il codice delle crisi d'impresa. Ma l'impresa in liquidazione potrà completare i contratti in
esecuzione

Nessuna modifica nell'ultima stesura del decreto sblocca-cantieri "riapprovato" nel consiglio dei ministri di ieri. L'articolo 2 del provvedimento anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa con una norma temporanea che entra in vigore con il decreto legge e cessa con la vigenza il 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del codice di crisi d'impresa (dlgs 14/2019). Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice dei contratti e, in alcuni punti, anche del regio decreto n.267/1942.

Tra le norme di impatto più immediato c'è la cancellazione della possibilità - ammessa dall'attuale articolo 110 del codice - che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi d'impresa.

Si chiarisce il ruolo dell'ANAC previste in caso di impresa concordataria. L'attuale articolo 110 (comma 5) prevede che l'Autorità «sentito il giudice delegato» può chiedere tutta una serie di garanzie aggiuntive indicate in apposite linee guida a carico dell'impresa concordataria. La riscrittura dell'articolo 110 elimina il «sentito il giudice delegato», scollegando di fatto l'ANAC dal rapporto obbligato con i giudici.

-------------------------

Una novità rilevante è invece quella che consente - anche all'impresa avviata alla liquidazione fallimentare - di completare i contratti in corso di esecuzione. La novità viene introdotta con un'aggiunta al comma 3 dell'articolo 186-bis del regio decreto.

La possibilità di proseguire nel completamento dell'opera dell'impresa in concordato liquidatorio è condizionata al
professionista designato dal debitore «che attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio». La ratio sembra essere pertanto quella di privilegiare la soddisfazione dei creditori.

Quanto al periodo di vigenza, le nuove norme, che entreranno in vigore con l'entrata in vigore del decreto, cioè relativamente «alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale».

Autore: 7e37d554_user 31 luglio 2025
Le nostre sedi resteranno chiuse per un breve periodo di ferie con il seguente calendario:
Rieti dall'11 al 22 Agosto
Passo Corese dal 21 Agosto al 3 Settembre.
A coloro che continuano a lavorare nelle tante attività che rimarranno aperte buon lavoro a coloro che invece potranno concedersi qualche giorno di vacanze buon riposo.

Autore: 7e37d554_user 28 luglio 2025
Ancora fondi disponibili sulla misura della Regione Lazio che incentiva l’adozione di sistemi di gestione sulla parità di genere da parte delle imprese del Lazio. La dotazione finanziaria stanziata è pari a euro 250.000.
L’Avviso prevede due linee di intervento che possono essere richieste anche separatamente.
Il riconoscimento di contributi alle Micro e Piccole Imprese per ottenere la prima certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere di cui al D.M. 29 aprile 2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato per la specifica prassi presso Accredia ai sensi del regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 (Certificazione di Parità di Genere);
il riconoscimento del diritto di utilizzare il marchio “Impresa Rosa Regione Lazio” alle imprese del Lazio che hanno ottenuto tale Certificazione di Parità di Genere, anche a prescindere dal contributo regionale e comprese le imprese di maggiori dimensioni.
La presentazione delle domande, sul portale di LazioInnova*, seguirà due procedure distinte.
I procedimenti di selezione delle due tipologie di richieste sono separati ma sono entrambi a “sportello”
L’invio delle domande sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del 28 agosto 2024 ed entro le ore 17:00 del 27 agosto 2025 salvo esaurimento delle risorse.
LINEA A (Certificazione di parità di genere)
BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo per l’ottenimento della prima Certificazione di Parità di Genere le imprese che alla Data della Domanda:
sono iscritte al Registro delle Imprese Italiano e hanno almeno una Sede Operativa ubicata nel Lazio e risultante da tale registro;
rientrano nei parametri dimensionali di Micro o Piccola Impresa;
hanno almeno un dipendente in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) con riferimento all’anno 2023, o se diverso all’ultimo esercizio finanziario chiuso;
non sono in possesso della Certificazione di Parità di Genere.
Sono escluse le imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento De Minimis della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
AGEVOLAZIONE
Per la specifica linea di intervento l'importo del contributo è il seguente:
da 1 a 5 dipendenti 1 < ULA < 5 1.800,00 euro
più di 5 e fino a 10 dipendenti 5 < ULA < 10 2.400,00 euro
più di 10 e fino a 15 dipendenti 10 < ULA < 15 3.000,00 euro
più di 15 e fino a 25 dipendenti 15 < ULA < 25 3.600,00 euro
più di 25 e fino a 45 dipendenti 25 < ULA < 45 4.800,00 euro
più di 45 e fino a meno di 50 dipendenti 45 < ULA < 50 6.000,00 euro
I/le dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) con riferimento all’anno 2023.
Il contributo è riconosciuto a valere sul regime de minimis
Il contributo non è compatibile con nessun altro aiuto di Stato o finanziamento pubblico concesso per l’ottenimento della medesima Certificazione.
Il contributo sarà erogato, a saldo, in un’unica soluzione, successivamente l’ottenimento della prima Certificazione di parità di genere, previa richiesta di erogazione da presentarsi entro il termine di 180 giorni dalla Data di Concessione, con la medesima procedura prevista per l’invio della Domanda.
LINEA B (Utilizzo del marchio “Impresa Rosa Regione Lazio
BENEFICIARI
Il diritto di utilizzare il marchio “Impresa Rosa Regione Lazio” è riconosciuto a tutte le Micro e Piccole Imprese che hanno ottenuto il contributo regionale per l’ottenimento della prima Certificazione di Parità di Genere, dal momento in cui è verificato in possesso di tale Certificazione e senza necessità di presentare autonoma richiesta.
Il diritto di utilizzare tale marchio è inoltre riconosciuto alle imprese che ne facciano apposita richiesta anche di media o grande dimensione e che, alla data della Domanda:
sono iscritte al Registro delle Imprese Italiano e hanno almeno una Sede Operativa ubicata nel Lazio e risultanti da tale registro;
sono in possesso della Certificazione di Parità di Genere.
Per la certificazione le imprese associate possono rivolgersi a
Referente Fabrizio Buratti
329 7568592

Autore: 7e37d554_user 24 luglio 2025
Sarà tra non molto sostituito da una misura diversa limitata alle persone disoccupate che hanno meno di 35 anni, mentre Resto al Sud poteva essere utilizzato fino a 55 anni.
Come è noto dopo il sisma del 2016 "Resto al Sud" è stato esteso ai comuni* del cratere delle Regioni non annoverate tra quelle del sud.
La misura ha due diverse formulazioni.
Per coloro che prevedono la creazione di una azienda individuale (oppure che l'hanno già costituita ma è inattiva) l'importo massimo concedibile è 60 000 euro, 50% a fondo perduto e 50% sotto forma di finanziamento a tasso zero garantito dallo Stato.
Al termine dell'investimento è prevista una premialità di 15 000 euro in liquidità.
Per le società costituende o costituite ma inattive, l'importo previsto è di 50 000 euro a socio/a per un massimo di 200 000 euro. Stessa ripartizione tra percentuale di fondo perduto e finanziamento, mentre la premialità finale in liquidità è di 10 000 euro a socio/a.
L'invito a coloro che intendono utilizzare questa misura per creare la propria impresa di affrettarsi.
La data della soppressione non è ancora nota.
Ricordiamo che la CNA ha un piccolo incubatore d'impresa al quale le persone possono rivolgersi:
Resto al Sud | Invitalia https://share.google/8vkRSOY9pdNKpqBwE
*Comuni del Cratere della nostra Provincia: Rieti, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Antrodoco, Micigliano, Posta, Borbona, Cittareale, Amatrice, Accumoli, Rivodutri, Cantalice, Poggio Bustone, Leonessa.

Autore: 7e37d554_user 23 luglio 2025
Domani, 24 Luglio 2025 ore 9,30 presso il Tecnopolo Tiburtino (Casale 7) Via Ardito Desio, 60 Roma. Assemblea CNA Lazio
Introdurranno i lavori i lavori l'AD del Tecnopolo ๐ˆ๐ซ๐ข๐ง๐จ ๐‚๐จ๐ฅ๐จ๐ฆ๐›๐ข, il direttore della CNA del Lazio ๐‹๐จ๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐จ ๐“๐š๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ฏ๐š๐ง๐ญ๐ข.
Interverranno l’Assessora allo Sviluppo Economico della Regione Lazio ๐‘๐จ๐›๐ž๐ซ๐ญ๐š ๐€๐ง๐ ๐ž๐ฅ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข e l’Assessora alle Attività Produttive del Comune di Roma ๐Œ๐จ๐ง๐ข๐œ๐š ๐‹๐ฎ๐œ๐š๐ซ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข.
Concluderà i lavori il presidente della CNA Nazionale ๐ƒ๐š๐ซ๐ข๐จ ๐‚๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ข.
Le imprenditrici e gli imprenditori associati che hanno il piacere di partecipare possono ancora comunicare la loro adesione a:
cna.rieti@tiscali.it
oppure telefonando a una delle nostre sedi.

Autore: 7e37d554_user 23 luglio 2025
Martedì 29 luglio 2025 - ore 10:00-11:00
Agenzia ICE ti invita a partecipare al webinar “LE OPPORTUNITÀ COMMERCIALI IN VIETNAM”: una panoramica sulle opportunità commerciali e di investimento, sia nel settore pubblico che privato, attualmente presenti sullo scenario del Sud-est asiatico.
Il Vietnam, pur essendo un Paese in via di sviluppo con una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, è tra le economie emergenti più dinamiche del Sud-est asiatico, caratterizzato da una forte apertura verso i mercati internazionali e una crescente industrializzazione.
Il settore dei servizi, in rapida espansione, rappresenta una quota significativa del PIL e comprende ambiti chiave come commercio, turismo, finanza e tecnologie dell'informazione.
Il webinar intende fornire una panoramica sulle possibilità di investimento ed i principali sbocchi commerciali, in particolare nei settori dell'industria manifatturiera, dei beni di consumo, dell'agro-alimentare e delle energie rinnovabili ed infrastrutture.
Interverranno: Francesco Arcuri, Vice-Capo Missione e Responsabile dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia ad Hanoi, Fabio De Cillis, Direttore dell’Ufficio ICE di Ho Chi Minh City, Filippo Sticconi, referente IPR Desk ICE Ho Chi Minh City, Flavio Castri, Relationship Manager Southeast Asia and the Pacific di SACE SpA e Giuseppe Corcelli, Relationship Manager Vietnam & SEA, SIMEST SpA.
Data: martedì 29 luglio 2025
Orario: 10:00 – 11:00
Modalità: Webinar, Accesso: le modalità di accesso verranno comunicate dopo l'iscrizione


Autore: 7e37d554_user 22 luglio 2025
Il Presidente Nazionale della CNA, Dario Costantini e il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara hanno sottoscritto al Ministero un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la collaborazione e il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mondo del lavoro.
Il Ministero e la CNA si impegnano a favorire l’acquisizione da parte degli studenti di competenze tecnico-professionali concordate, promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e la CNA per avvicinare i percorsi formativi alle esigenze del mondo del lavoro, sostenere attività di orientamento degli studenti per favorire scelte consapevoli sulle prospettive occupazionali, promuovere un sistema che accompagni gli studenti anche verso progetti professionali.
Tra gli strumenti operativi previsti dal protocollo, il Ministero e la CNA istituiranno l’Osservatorio Permanente sulle imprese per raccogliere informazioni, incoraggiare la definizione di progetti e la realizzazione di indagini conoscitive.
Da parte sua CNA, nell’ambito del progetto “Artigianato e Scuola” avviato dalla Confederazione, realizzerà una serie di iniziative, tra le quali il “Career day Artigianato” nelle scuole e con le famiglie, il premio “Artigiani in Classe” dedicato alle migliori idee d’impresa elaborate dagli studenti.
Il Ministro Valditara ha dichiarato: “Il protocollo d’Intesa sottoscritto con la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra istruzione e mondo del lavoro. Un impegno condiviso per potenziare le competenze tecnico- professionali degli studenti, rendere i percorsi di studio ancora più vicini alle reali esigenze delle imprese e del territorio, e dare così ai nostri ragazzi sempre più concrete e soddisfacenti opportunità formative e dunque lavorative. Il Protocollo consentirà di far conoscere nelle scuole anche le eccellenze del lavoro dell’artigianato italiano”.
Il Presidente CNA Costantini ha dichiarato: “Il protocollo firmato con il Ministro Valditara rappresenta uno strumento importante per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e per aiutare gli studenti nella scelta di percorsi formativi che assicurano interessanti opportunità nel mondo del lavoro. Desidero ringraziare il Ministro Valditara per la sensibilità e la disponibilità a promuovere la collaborazione tra il sistema di istruzione e il mondo dell’artigianato”.


Autore: 7e37d554_user 21 luglio 2025
๐ฅ๐š ๐œ๐š๐ง๐๐ข๐๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐š ๐๐š๐ญ๐ซ๐ข๐ฆ๐จ๐ง๐ข๐จ ๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ’๐”๐ฆ๐š๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‚๐ฎ๐œ๐ข๐ง๐š ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐š.
Il 10 dicembre 2025 si terrà a Nuova Delhi la votazione per la Candidatura della cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell'Umanità, iniziativa promossa il 23 marzo dal Governo.

Autore: 7e37d554_user 21 luglio 2025
๐ˆ๐ฅ ๐‚๐€๐‘๐‘๐„๐…๐Ž๐”๐‘ ๐ƒ๐ˆ ๐•๐ˆ๐€๐‹๐„
๐Œ๐Ž๐‘๐‘๐Ž๐๐ˆ ๐Ÿ‘๐ŸŽ (๐‘๐ˆ), ๐‘๐ˆ๐’๐„๐‘๐•๐€ ๐€๐‹๐‹๐„ ๐ˆ๐Œ๐๐‘๐„๐’๐„ ๐€๐’๐’๐Ž๐‚๐ˆ๐€๐“๐„ ๐‹๐Ž ๐’๐‚๐Ž๐๐“๐Ž ๐ƒ๐„๐‹ ๐Ÿ“%.
Per ottenere lo sconto basta esibire alla cassa la tessera CNA. In caso di smarrimento della tessera sarà sufficiente un attestato di iscrizione da richiedere ad una delle nostre sedi.

Autore: 7e37d554_user 17 luglio 2025
Pubblicati nuovo modello e guida alla compilazione
L’Inail ha pubblicato il nuovo modello OT23 da inoltrare per la richiesta della riduzione del Premio assicurativo Inail, in caso di realizzazione di interventi migliorativi per la sicurezza e per la salute sul lavoro. La domanda va inviata entro il 28 febbraio 2026 e riguarda interventi effettuati nel corso del 2025. Lo sconto varia tra il 5 e il 28% a seconda del numero di lavoratori. Nel primo biennio di attività, la riduzione del premio è fissa, e pari all'8%.
Come altri incentivi per la sicurezza, lo sconto è subordinato alla regolarità assicurativa e contributiva (DURC) e all'osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08). E’ applicato in caso di attuazione di interventi migliorativi e documentabili dei livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
La più grande novità del modello per il 2025 riguarda la modalità di accesso al beneficio, in quanto o non è più previsto un punteggio da raggiungere, la cui somma deve essere almeno 100.
Restano immutati i requisiti per la presentazione della domanda, che prevede due tipologie di interventi classificati come di tipo “A” e di tipo “B”, in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento; per ottenere la riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B. Il modello OT23 2026 presenta 71 interventi totali tra tipo A e tipo B, articolati nelle 6 Sezioni rimaste invariate rispetto al precedente modello.
Gli interventi riguardano la riduzione dei rischi connessi a:
- infortuni mortali, non stradali – sezione A (ambienti confinati o sospetti di inquinamento, caduta dall’alto, sicurezza macchine e attrezzature, rischio elettrico, rischio biologico);
- prevenzione del rischio stradale – sezione B;
- prevenzione delle malattie professionali – sezione C (rumore, sostanze pericolose, radon, disturbi muscolo-scheletrici, salute, microclima);
- formazione, addestramento, informazione – sezione D;
- misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza – sezione E (certificati ISO 45001, sistemi di gestione in applicazione delle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, modelli organizzativi e gestionali SSL 30 del d.lgs. 81/08, Responsabilità Sociale delle Imprese);
- gestione delle emergenze e DPI – sezione F.
Vengono infine riconfermati gli interventi pluriennali che è possibile riproporre per non più di due o tre anni a seconda della tipologia. Da sottolineare che per molti degli interventi mantenuti anche quest’anno, sono state apportate delle modifiche nella descrizione, nelle note e nella documentazione probante, per cui è necessario prestare attenzione.
È possibile consultare il nuovo modello e le istruzioni operative al sito: www.inail.it , Sezione Atti e documenti -> Moduli e modelli -> Assicurazione -> Premio assicurativo; Istruzione operativa Inail del 3 luglio 2025

Show More