FOCUS SULLO SBLOCCA CANTIERI

  • Autore: CNA Rieti
  • 24 apr, 2019

Rivoluzione Sblocca-cantieri, 81 modifiche al codice: il decreto varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri impatta sui capisaldi del codice entrato in vigore tre anni fa. Semplificazioni per l'edilizia privata

Arriva a tre anni esatti dall'entrata in vigore del nuovo codice - diventato operativo il 19 aprile 2016 - la controriforma degli appalti voluta dal governo M5S-Lega, nel tentativo di far ripartire piccole e grandi opere ntrappolate nella morsa di burocrazia, sciopero della firma dei funzionari pubblici, difficoltà di programmazione e progettazione delle amministrazioni, carsa o nulla capacità di dare attuazione ai pilastri della riforma di tre anni fa, rimasta largamente sulla carta.

Il decreto Sblocca-cantieri, riapprovato ieri in Consiglio dei ministri e subito pubblicato in Gazzetta per compensare i ritardi seguiti al primo varo salvo-intese del 20 marzo, apporta ben 81 correzioni ai 216 articoli del codice del 2016: un tornado di modifiche che ora dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che prenda forma il nuovo regolamento unico attuativo.

La retromarcia sul potere di regolazione dell'ANAC di Raffaele Cantone è la prima grande svolta. Il decreto fa piazza pulita di molte linee guida e decreti già varati o in corso di emanazione per sostituirli con un regolamento vincolante e dall'impostazione rigida. Un ritorno al passato nel tentativo di dare certezze a funzionari pubblici e imprese spaventati dagli eccessi di discrezionalità arrivati con il nuovo modello della regolazione flessibile.

Il nuovo testo del decreto stabilisce che il regolamento dovrà essere varato entro 180 giorni (con il precedente codice ci sono voluti quattro anni) e solo allora verranno cancellati i provvedimenti attuativi già varati. Per il resto il testo definitivo del decreto contiene pochissime novità e moltissime conferme rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi.

------------------------------------------
Vediamo i punti più significativi.
-------------------------------------------
1) REGOLAMENTO UNICO DA VARARE ENTRO 180 GIORNI
La norma inserita nell'ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e regolamenti attuativi resti in piedi fino all'arrivo del nuovo regolamento da varare entro 180 giorni dal decreto. Norma ad alto rischio di lasciare stazioni appaltanti e imprese senza bussola. Non solo per il rischio ritardi ma anche perché le stesse linee guida che rimangono in vigore fanno riferimento a un sistema precedente al "tornado" Sblocca cantieri.

2) COMMISSARI STRAORDINARI PER SBLOCCARE LE OPERE
Il decreto Sblocca-cantieri spiana la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l'Economia. I costi per mettere in piedi le strutture commissariali dovranno essere sostenuti attingendo alle risorse previste nei quadri economici dei diversi progetti.

3) APPALTO INTEGRATO LIBERO FINO AL 2021
Le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L'altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall'approvazione del progetto.

4) SUBAPPALTI GARA PER GARA CON TETTO AL 50%
Sale dal 30% al 50% la quota di contratto subappaltabile dall'impresa principale. Confermata la cancellazione della terna. La grande novità - che non piace alle imprese - è che la percentuale di subappalto ammissibile dovrà essere stabilita gara per gara con i bandi dalle amministrazioni.

5) SPAZIO AL MASSIMO RIBASSO, GARE SOPRA 200 MILA EURO
Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere sotto la soglia Ue di 5,5 milioni. Qui si abbandona l'offerta più vantaggiosa a favore del criterio del prezzo più basso, con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA, ma sale da 150mila a 200mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori. L'altra grande semplificazione è lo "smantellamento" delle griglia di soglie e conseguente obbligo di inviti per le procedure negoziate di importo superiore a questa soglia. Oltre i 200mila euro il decreto prevede infatti l'obbligo di procedere con gara (procedura aperta), ma con aggiudicazione al massimo ribasso che evita l'obbligo di rivolgersi a commissari esterni e valutare complicati aspetti tecnici.

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Se da una parte esprime una netta preferenza (meglio:obbligo, salvo motivazione) per il massimo ribasso sotto soglia, da un'altra il decreto integra l'elenco degli appalti da aggiudicare esclusivamente con l'offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su.
Viene inoltre cancellato il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l'offerta più vantaggiosa e si stabilisce che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell'individuazione della soglia di anomalia.

7) COMMISSARI DI GARA
Arriva la norma, richiesta dallo stesso presidente ANAC, Raffaele Cantone, che concede alle stazioni appaltanti di formare le commissioni di gara (anche solo parzialmente ) con esperti interni, in caso di indisponibilità di professionisti iscritti nell'albo tenuto dall'Autorità Anticorruzione.

8) PICCOLI COMUNI: ADDIO OBBLIGO DI CENTRALIZZARE GLI APPALTI
I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti. Il decreto, elimina l'obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l'acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie. I Comuni non capoluogo,pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell'articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche
appaltanti.

9) GARE E IMPRESE IN CRISI
Lo sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa. Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice . Tra le norme di impatto più immediato c'è la cancellazione della possibilità - ammessa dall'attuale articolo 110 del codice - che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi
d'impresa.

10) QUALIFICAZIONE più FACILE PER I COSTRUTTORI
Finora per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo per permettere ai costruttori di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel 2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

11) PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTORI
Non ci sarà più bisogno di valutare «se la natura del contratto lo consente» per acconsentire alla richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. La norma non chiarisce però come bisognerà regolarsi nei casi concreti, visto che di prassi i subappaltatori sono legati da un legame contrattuale solo con il titolare dell'appalto e
non hanno rapporti diretti con la PA.

12) PARERI più VELOCI PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Scende da 90 a 60 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per rilasciare i pareri sui progetti . Non cambia invece la soglia oltre la quale va richiesto l'intervento del Consiglio.

13) OPERE LEGGE OBIETTIVO: NIENTE PASSAGGIO AL CIPE PER LE VARIANTI
Per velocizzare l'approvazione dei progetti arriva una misura che cancella l'obbligo di un nuovo passaggio al CIPE per l'approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che determinano aumenti di costo contenuti entro il 50% del valore del progetto definitivo già approvato dal CIPE. E si applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa stazione appaltante.

14) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DIRETTO AI PROGETTISTI
Nel decreto trova spazio anche l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di appalti e non sono a quelli di lavori. In futuro dunque ne beneficeranno anche progettisti e fornitori. Prevista anche la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.

15) CASSA DEPOSITI E FONDI IMMOBILIARI NEL PPP
Fondi Immobiliari e istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti) potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai programmi di lavori pubblici delle PA.

16) RICORSI: ADDIO AL RITO SUPER ACCELERATO
Confermato anche l'addio al rito super accelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del processo amministrativo.

17) SPINTA ALLE DEMOLIZIONI PER RINNOVARE LE città
Anche le contrastate norme sulla rigenerazione urbana alla fine hanno trovato spazio nel decreto. Il tentativo è spingere gli interventi di demolizione e ricostruzione che ora saranno possibili rispettando le distanze «legittimamente preesistenti» tra gli edifici, senza dunque dover applicare gli standard attuali, molto più restrittivi.

18) RICOSTRUZIONE PRIVATA SENZA GARA
Addio alla "garetta" per la ricostruzione privata nel centro Italia: non sarà più obbligatorio mettere a confronto almeno tre preventivi ma si potrà affidare l'appalto privato direttamente all'impresa. Un'altra novità è nei servizi di progettazione. Il sistema dell'aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno dieci professionisti, viene esteso ai servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (per importi sotto
soglia).

-------------
Sblocca-cantieri: Appalti senza gara per la ricostruzione privata nel Centro Italia Edifici con lievi danni, istruttoria anche ai Comuni. Delocalizzazione anche "non temporanea", ma nei confini regionali

Lo sblocca-cantieri - anche nella versione "riapprovata" dal consiglio dei ministri di ieri - affronta la ricostruzione del Centro Italia dopo il terremoto del 2016-2017. E lo fa intervenendo - tra le altre cose - sulla procedura di affidamento della riparazione degli edifici privati. La scelta dell'impresa oggi deve avvenire a valle di una «procedura concorrenziale» con la partecipazione di almeno tre imprese iscritte all'apposita anagrafe delle imprese autorizzate a operare nella ricostruzione. Lo prevede il comma 13 dell'articolo 6 del Dl n.189/2016 (il "testo unico" della ricostruzione nel Centro Italia).

La nuova norma dello sblocca-cantieri - se il testo sarà confermato - elimina la gara. Il nuovo comma 13, che viene integralmente sostituito, prevede infatti che «la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra imprese che risultano iscritte all'Anagrafe di cui all'articolo 30». Resta sempre possibile, per il committente privato,negoziare l'incarico a seguito di un confronto tra più proposte. Ma sparisce l'obbligo della «procedura concorsuale».

---------------------
Istruttoria dei progetti anche ai comuni
Con un'altra norma, il Dl interviene anche sulla procedura di approvazione dei progetti di ricostruzione privata degli edifici con lievi danni (classificati "B" e "C" in base alle schede Aedes). La novità sta nel coinvolgimento dei comuni, in aggiunta agli uffici speciali per la ricostruzione, nell'istruttoria di valutazione delle richieste di contributo e dei relativi progetti. L'intenzione della norma è chiaramente quello di velocizzare le procedure di approvazione dei progetti.

Tuttavia la norma, per come è scritta, affida agli enti locali solo l'esame dei progetti, ma l'ultima firma sull'ok al contributo resta in capo al «vicecommissario territorialmente competente», cioè al presidente di ciascuna regione, da cui dipendono gli uffici speciali per la ricostruzione.

Dunque, l'obiettivo della "velocizzazione" cui mira la nuova norma può essere raggiunto solo nel caso in cui il vicecommissario si fidi dell'operato del Comune; ma se invece (come appare più probabile), prima di approvare il contributo, vorrà verificarlo, servirà tempo.

Più semplice la delocalizzazione di case e siti produttivi
Il Dl sblocca-cantieri introduce anche due modifiche di rilievo nel codice della protezione civile (Dlgs n.1/2018), quindi non strettamente limitato al Centro Italia. Con una quasi impercettibile modifica della lettera "f" dell'articolo 25, comma 2, si prevede che il ripristino delle condizioni abitative ed economiche ante-calamità naturale possa esse attuato anche «attraverso misure di delocalizzazione laddove possibile temporanea in altra località del territorio regionale».

La principale modifica consiste nell'aggiunta del «laddove possibile», che apre alla possibilità che la delocalizzazione possa essere definitiva. La disposizione viene temperata dalla seconda modifica nella stessa frase: la delocalizzazione non potrà superare i confini della regione, mentre nel testo precedente la delocalizzazione (temporanea) poteva avvenire a livello nazionale.

Massimo ribasso su tutti i servizi di architettura e ingegneria sotto soglia. Aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno dieci professionisti, non solo per i solo incarichi di progettazione, ma anche per tutti i «servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica» di importo inferiore alla soglia comunitaria. È questa un'altra modifica introdotta dallo Dl sblocca-cantieri. La modifica interviene nell'attuale articolo 2 comma 2-bis del decreto
legge 189/2016.

-----------------------------------------

Sblocca-cantieri: niente gare e subappalti per le imprese in esercizio provvisorio

Il Dl sblocca-cantieri anticipa il codice delle crisi d'impresa. Ma l'impresa in liquidazione potrà completare i contratti in
esecuzione

Nessuna modifica nell'ultima stesura del decreto sblocca-cantieri "riapprovato" nel consiglio dei ministri di ieri. L'articolo 2 del provvedimento anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa con una norma temporanea che entra in vigore con il decreto legge e cessa con la vigenza il 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del codice di crisi d'impresa (dlgs 14/2019). Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice dei contratti e, in alcuni punti, anche del regio decreto n.267/1942.

Tra le norme di impatto più immediato c'è la cancellazione della possibilità - ammessa dall'attuale articolo 110 del codice - che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi d'impresa.

Si chiarisce il ruolo dell'ANAC previste in caso di impresa concordataria. L'attuale articolo 110 (comma 5) prevede che l'Autorità «sentito il giudice delegato» può chiedere tutta una serie di garanzie aggiuntive indicate in apposite linee guida a carico dell'impresa concordataria. La riscrittura dell'articolo 110 elimina il «sentito il giudice delegato», scollegando di fatto l'ANAC dal rapporto obbligato con i giudici.

-------------------------

Una novità rilevante è invece quella che consente - anche all'impresa avviata alla liquidazione fallimentare - di completare i contratti in corso di esecuzione. La novità viene introdotta con un'aggiunta al comma 3 dell'articolo 186-bis del regio decreto.

La possibilità di proseguire nel completamento dell'opera dell'impresa in concordato liquidatorio è condizionata al
professionista designato dal debitore «che attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio». La ratio sembra essere pertanto quella di privilegiare la soddisfazione dei creditori.

Quanto al periodo di vigenza, le nuove norme, che entreranno in vigore con l'entrata in vigore del decreto, cioè relativamente «alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale».

Autore: 7e37d554_user 9 luglio 2025
𝐃𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐂𝐌𝐑 (𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧𝐞, 𝐦𝐮𝐭𝐚𝐠𝐞𝐧𝐞 𝐨 𝐭𝐨𝐬𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳 𝐢𝐨𝐧𝐞) – 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐔𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟖𝟕𝟕
È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/877 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo all’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
A partire dal 1 settembre 2025 sarà vietata l’immissione sul mercato e l’utilizzo di cosmetici contenenti tali sostanze, tra cui rientrano, solo per citarne alcune: Trimethylbenzoyl, Diphenylphosphine Oxide (frequente nei gel UV per unghie),
Tetrabromobisfenolo A,
Transfluthrin,
Altre 20 sostanze inserite nell’Allegato II come completamente vietate.
A partire da questa data pertanto:
- Non sarà più possibile acquistare, vendere o distribuire prodotti cosmetici contenenti queste sostanze
- Non sarà ammesso l’uso nei trattamenti in cabina, o in ogni caso l’uso sui clienti, di questi cosmetici
- Non conta che i prodotti siano stati acquistati prima dell’entrata in vigore del Regolamento o siano ancora nel periodo di validità: non possono più essere usati in alcuna forma.
Laddove le imprese possiedano ancora in magazzino prodotti contenenti sostanze vietate, l’indicazione è:
- non utilizzarli oltre il 31 agosto 2025
- Sospendere l’acquisto di cosmetici non conformi
- Smaltirli correttamente
- Cercare eventualmente un accordo con il fornitore per lo smaltimento/reso dei prodotti cosmetici eventualmente in stock di magazzino.
- Conservare le fatture di acquisto e la contabilità di magazzino per le opportune rettifiche contabili
È importante che, in questa fase transitoria, le imprese verifichino l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.
Per conoscere l'elenco completo delle sostanze vietate consultare i regolamenti allegati:
Autore: 7e37d554_user 3 luglio 2025
Se segui questa pagina e non sei un'imprenditrice o un imprenditore associato alla CNA, conosci già le nostre attività e il nostro valore....fai l'ultimo passo: ASSOCIATI ALLA CNA.
Tuteleremo i tuoi interessi, valorizzeremo la tua azienda, racconteremo la tua storia.
Se invece sei già associato/a alla CNA invia questo post a un collega o a una collega di una impresa cliente o fornitrice!
Insieme possiamo fare più grande la CNA!
Autore: 7e37d554_user 3 luglio 2025
Dopo le ordinanze delle Regioni è arrivato il Protocollo firmato dal Ministero del Lavoro e dalle parti sociali.
"Obiettivo del protocollo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro". È quanto afferma CNA sul protocollo quadro sui rischi lavorativi causati dalle emergenze climatiche, sottolineando il riconoscimento del ruolo fondamentale delle parti sociali nel definire buone prassi e misure di prevenzione.

Il protocollo prevede la possibilità di costituire a livello settoriale o territoriale specifici gruppi di lavoro anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e delle altre istituzioni coinvolte nella gestione delle emergenze climatiche.

CNA e le altre parti sociali hanno chiesto al Ministero di recepire formalmente il protocollo quadro, con l’impegno di supportarne l’efficacia, al fine di consentire l’automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale, scomputandoli dai periodi massimi previsti dalla disciplina in materia; assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, per esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi qui considerati.

Testo del protocollo
Autore: 7e37d554_user 1 luglio 2025
L'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, prevista dalla Legge di bilancio 2020, più comunemente nota come "sugar tax", che sarebbe dovuta entrare in vigore oggi, diverrà operativa dal 1° gennaio 2026.
Lo ha disposto il Consiglio dei Ministri con un decreto.
Autore: 7e37d554_user 1 luglio 2025
Firmato il DPCM che stanzia nuove risorse per le aziende del Lazio ubicate nei Comuni nei quali è ricompresa un'area industriale.
Per la nostra provincia: Rieti, Cittaducale, Borgorose, Fara Sabina, Frasso, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Scandriglia.
Al bando, di prossima pubblicazione, sono interessate esclusivamente le aziende della sezione C del codice Ateco.
La CNA esprime particolare soddisfazione per aver seguito l'iter di scrittura del DPCM e garantito la destinazione al nostro territorio di 20 milioni di euro; impegno sottolineato anche dal Commissario Castelli nel suo intervento alla nostra Assemblea.
Le imprese associate possono richiedere ulteriori informazioni alla CNA
Tel. 0746 251082
Mail cna.rieti@tiscali.it
Autore: 7e37d554_user 23 giugno 2025
Il Commissario Castelli e l'on. Trancassini hanno comunicato ieri la proroga della ZFU per il 2025.
Sono stati stanziati 11,7 milioni di euro, una cifra uguale a quello dello scorso anno che, come nel 2024, consentirà di soddisfare le aziende che hanno ancora un credito d'imposta precedentemente assegnato e non utilizzato.
La CNA aveva chiesto numerose volte la proroga di questo strumento agevolativo ancora necessario per sostenere l'economia dell'area del sisma.
Di qui la soddisfazione per il provvedimento di proroga cui si aggiunge però il rammarico per le tante aziende che, pur avendo i requisiti, ma avendo esaurito il credito, resteranno di nuovo escluse.
Così come resteranno escluse tutte le nuove imprese nate dopo il 31 dicembre 2021.
La CNA aveva redatto una accurata disamina della estrema diversificazione di trattamento che nel corso degli anni si è realizzata a seguito del mutamento dei requisiti adottati e delle risorse stanziate nelle proroghe che si sono succedute.
Il lavoro aveva l'obiettivo di fornire la base per un provvedimento di riequilibrio delle diversità di trattamento in presenza di uguali requisiti.
Autore: 7e37d554_user 23 giugno 2025
Collettiva CNA alla prossima edizione del Sigep che si terrà a Rimini Fiera dal 16 al 20 gennaio 2026.
SIGEP THE WORLD EXPO FOR FOODSERVICE EXCELLENCE 2026 rappresenta il salone internazionale di riferimento per il settore della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale, pizza e caffè dove saranno presenti espositori e buyer da tutto il mondo.

Le domande di adesione (allegato Modulo adesione e impegno Sigep 2026) dovranno essere inviate, entro il 15 luglio p.v., all’indirizzo alimentare@cnaemiliaromagna.it .

Allegati:


Autore: 7e37d554_user 10 giugno 2025
A seguito dell’innalzamento delle temperature nella stagione estiva, la Regione Lazio, con ordinanza del Presidente Francesco Rocca, ha disposto il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, con efficacia dal 05 Giugno 2025 e fino al 31 agosto 2025, in presenza di temperature superiori a 35°C o comunque in condizioni di temperatura percepita superiore, come nei casi di utilizzo di materiali o macchinari che generano ulteriore calore o in ambienti non protetti dal sole. Le aziende sono tenute a valutare attentamente le condizioni microclimatiche e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a tali rischi. Si segnala che è possibile attivare l’intervento del proprio ammortizzatore sociale di settore FSBA ( per imprese artigiane non edili ) CIGO ( per imprese edili o industriali ) FIS ( per imprese del terziario ).
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025

Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.

I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.

Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:

-      Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;

-      Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;

-      Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.

Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.

LINK: https://irp.cdn-website.com/7e37d554/files/uploaded/175262_25_Avviso-ristori-Appennini-revUL_AS_signed.pdf

Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Show More