NOVITA’ REGISTRO RIFIUTI, FORMULARIO
- Autore: CNA RIETI
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- 01 ott, 2020

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro decreti legislativi che recepiscono i principi introdotti dalle ultime direttive UE sui temi dell’economia circolare. In particolare, trovano piena applicazione le modifiche introdotte dal D.Lgs.116/2020 che va a modificare il Codice Ambientale nella parte dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi.
ALCUNE DELLE NOVITA’:
- SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO RIFIUTI: Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, solo per i rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.
- Niente cambia per i produttori di rifiuti pericolosi, che dovranno continuare a compilare il registro e presentare annualmente la dichiarazione MUD.
- Restano invariati i tempi entro i quali devono essere obbligatoriamente avviati a recupero/smaltimento i rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi. Ogni 3 mesi dalla produzione indipendentemente dalla quantità prodotta, oppure entro massimo un anno dalla produzione se le quantità è inferiore a 20 metri cubi per rifiuti non pericolosi e 10 mc per rifiuti pericolosi, il limite temporale di 1 anno dalla data di produzione (annotata sul registro di carico/scarico) è il massimo consentito in assoluto anche su quantitativi minimi di rifiuti.
- CONSEVAZIONE REGISTRI CARICO SCARICO: I registri, sempre integrati con i formulari, devono essere conservati 3 anni dalla data dell’ultima registrazione e non più per 5.
- TENUTA REGISTRO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Raddoppiati i limiti quantitativi annuali fino a 20.000 kg di rifiuti non pericolosi e 4.000 kg di rifiuti pericolosi entro i quali si può affidare la gestione del registro alle proprie associazioni di categoria o loro società di servizi, che annoteranno i movimenti di carico e scarico con cadenza mensile.
- NUOVO SISTEMA TRACCIABILITÀ: Ci sarà l’avvio di un nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti pericolosi che troverà operatività in un prossimo provvedimento legislativo. In attesa di questo, il nuovo decreto appena pubblicato (art. 188-bis), dice che la tracciabilità sarà garantita da un “Registro Elettronico Nazionale” gestito con il supporto tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.
- TRASPORTO PROPRI RIFIUTI: In merito del trasporto dei “rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n.82/1994.”, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività prevedendo espressamente la compilazione di un documento di trasporto (DDT) per i trasporti degli stessi dall’effettivo luogo di produzione (cantieri) alla propria sede.
Molto altro è contenuto nel decreto, nuove definizioni e classificazioni che impatteranno nella gestione dei rifiuti urbani e speciali, oltre alle modifiche introdotte dai restanti decreti facenti parte del così detto “Pacchetto” sull’Economia Circolare.
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