GREEN PASS E ALLENTAMENTO DELLE MISURE DI RESTRIZIONE DA COVID-19
Con l’entrata in vigore del D.L. 24 marzo 2022 viene finalmente definita la mappa dell’allentamento delle restrizioni anti-Covid confermando la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.
Decadono tutte le strutture emergenziali connesse (Cts, commissario) e al suo posto verrà istituita una unità operativa presso il Ministero della Difesa per affrontare regime transitorio e di completamento della campagna vaccinale fino al 31 dicembre 2022.
Il sistema a colori delle Regioni viene abrogato con tutte le misure conseguenti.
GREEN PASS BASE
(certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test)
Dal 1° al 30 aprile 2022
, servirà ancora il green pass base solo per l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto”
Dal 1° al 30 aprile 2022
, servirà ancora il green pass base solo per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.”
GREEN PASS RAFFORZATO
(certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione)
Dal 1° al al 30 aprile 2022
, servirà ancora il green pass rafforzato solo per l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.”
ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione
Dal 1 APRILE NON ESISTERA PIU’ LA MISURA DELLA QUARANTENA.
Per tutti i contatti stretti sarà applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Prolungato fino al 30 aprile 2022
in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
NON SERVIRA’ PIÙ per accedere:
- ai servizi alla persona;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari
- attività commerciali.
Fino al 30 aprile 2022
per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) anche le mascherine chirurgiche. Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
FINO AL 30 APRILE
è prolungato l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti servizi:
- funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
- in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
FINO AL 30 APRILE
è prolungato l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
OVER 50
Per gli over 50 non vaccinati ci sarà la possibilità di tornare al lavoro ma con test negativo pur restando obbligati alla vaccinazione fino al 15 giugno.

Con un recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state introdotte importanti novità per gli Ispettori dei centri di revisione auto. Corsi di aggiornamento per Ispettori già abilitati - La durata dei corsi di aggiornamento che gli Ispettori devono seguire obbligatoriamente ogni tre anni è stata ridotta da 30 a 20 ore. Altre modifiche riguardano anche gli argomenti dei corsi e la ripartizione dei moduli. La frequenza ai corsi in parte può avvenire da remoto, ma per alcuni argomenti è obbligatoria la presenza: "Valutazione carenze e reportistica" – 4 ore "Ispezioni visive" – 4 ore "Macchine agricole" - 2 ore Ti ricordiamo che nel 2026 scatterà l'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento per gli Ispettori abilitati nel 2023.

Con la circolare INPS n. 148 del 28 novembre 2025 è divenuto operativo il contributo previsto dal Decreto Coesione a favore dei giovani disoccupati under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale nei settori indicati nella circolare. Il beneficio consiste in un contributo pari a 500 euro mensili, riconosciuto per un periodo massimo di tre anni. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è erogato annualmente in via anticipata dall’INPS. Possono accedere all’incentivo: giovani di età inferiore a 35 anni; in stato di disoccupazione; titolari di imprese avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Il contributo è riconoscibile anche alle società, a condizione che il beneficio sia attribuito a un solo socio in possesso dei requisiti. L’agevolazione riguarda le imprese operanti nei seguenti ambiti, secondo specifici codici ATECO: manifatturiero; costruzioni; ICT e digitale; servizi professionali e tecnici; sanità; istruzione; cultura; servizi alla persona e alle imprese. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività d’impresa. Per “avvio dell’attività” si intende la data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese con inizio effettivo dell’attività, e non la sola data di costituzione. Per le imprese già avviate dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 28 dicembre 2025. La CNA ha richiesto una proroga dei termini per consentire a tutti gli aventi diritto di avere il tempo di avanzare la domanda. ๏ปฟ

La CNA accoglie con favore la proroga al 31 marzo 2026 dell’obbligo di polizza assicurativa contro le calamità naturali per le piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione. Resta però incomprensibile la scelta di limitare il beneficio a questi soli comparti, escludendo le altre imprese per le quali l’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale rimane fissato al 1° Gennaio 2026. Il termine del 31 dicembre è difficile da rispettare per tutti: l’auspicio è che, in sede di conversione, si possa estendere la proroga anche a tutte le imprese per le quali l'assolvimento dell'obbligo è ormai imminente.

Ecco come “abbinare” registratori di cassa e Pos Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. Con un provvedimento, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. Leggi le regole emanate dall'Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/.../pagamenti...

Sono imminenti le novità per la gestione degli adempimenti in materia di rifiuti, con l’avvio del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Il RENTRI, strumento gestito dal Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico dell’Albo Gestori Ambientali, mira a digitalizzare e rafforzare la tracciabilità dei rifiuti. Come tutti i processi di digitalizzazione, si pone anche un intento di semplificazione, ma nel settore dei rifiuti è indubbio che questo processo presenti specifiche complessità e che le imprese siano in una fase di acquisizione delle conoscenze e delle modalità necessarie per gestire al meglio questo delicato passaggio. In particolare, centri estetici, saloni di acconciatura e studi di tatuaggi e piercing possono produrre, nella loro attività, alcuni rifiuti classificati come pericolosi, il che implica specifici adempimenti nella gestione degli stessi. Riportiamo alcuni esempi: • Prodotti chimici per trattamenti estetici, smalti e simili o tinture per capelli. • Imballaggi contaminati utilizzati per contenere o conservare tali prodotti chimici. • Contenitori a gas sotto pressione. • Aghi, lame, siringhe e altri taglienti a rischio infettivo. La gestione di questi rifiuti richiede il conferimento a soggetti autorizzati e la compilazione del FIR – Formulario di Identificazione Rifiuti. Il settore benessere (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) è invece esonerato dalla compilazione del Registro di Carico e Scarico e dal MUD, obblighi che si ritengono assolti con la conservazione per 3 anni dei FIR. Cosa cambierà con l’entrata in vigore del RENTRI? Rimangono valide le precedenti semplificazioni: esclusione da Registri C/S e MUD anche in caso di rifiuti pericolosi, ma obbligo di conservazione del FIR per tre anni. Per le imprese del benessere, l’obbligo di iscrizione al RENTRI sarà richiesto solo in presenza di rifiuti pericolosi, inclusi i soggetti non organizzati in imprese. A partire dal 13 febbraio 2025, per tutti, anche per il settore benessere, è entrato in vigore il nuovo modello di FIR, da scaricare e vidimare digitalmente attraverso il RENTRI. Finché non si è obbligati all’iscrizione, tale operazione può essere effettuata con una semplice registrazione. Fino a febbraio 2026 il FIR rimarrà cartaceo, ma prodotto secondo le nuove modalità; successivamente si passerà alla digitalizzazione completa con obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI. Su richiesta, il formulario potrà essere emesso dal trasportatore, ma la responsabilità dei dati rimane in capo all’impresa produttrice. Le CNA di Rieti è a disposizione per supportare le imprese delegando l’iscrizione al RENTRI, il pagamento dei diritti e dei contributi annuali, l’apertura dei registri e la trasmissione periodica dei dati. La posizione di CNA: necessario eliminare l’obbligo per le imprese del benessere CNA ha ribadito in più sedi la richiesta di eliminare l’obbligo di iscrizione al RENTRI per le imprese del benessere, in quanto tali attività non possono essere equiparate ad aziende produttrici di rifiuti pericolosi in senso stretto, come quelle industriali o artigianali di altra natura. Auspichiamo che questa richiesta venga accolta, perché rappresenterebbe un passo concreto verso una vera semplificazione e sburocratizzazione, riducendo oneri e adempimenti per le piccole imprese del settore, senza compromettere gli obiettivi di tutela ambientale. ๏ปฟ Per informazioni: CNA RIETI Piazza Cavour, 54 - 02100 Rieti Tel. 0746251082 Cell. 348-3208498
Elia e Patrizio, protagonisti della settimana della cucina italiana ad Addis Abeba. Una iniziativa promossa dall'Agenzia del Commercio Italiana (ITA) in collaborazione con l'Ambasciata Italiana. Una settimana per condividere le tecniche culinarie italiane, sperimentare le ricette e le migliori pratiche per diffondere la tradizione del nostro patrimonio gastronomico. Tante le esperienze: formazione al team di Etiopia Airlines, in due istituti alberghieri, alla brigata della cucina dell'Hotel Sheraton, l'organizzazione di un pranzo di beneficienza per centocinquanta bambini e bambine di un orfanotrofio e infine la cena di gala all'Ambasciata Italiana. A Elia e Patrizio i complimenti e il ringraziamento della CNA per l'impegno profuso nel far conoscere la cucina italiana nel mondo.






