SUPERBONUS E CATENA DELLE CESSIONI: ECCO LE ULTIME MODIFICHE
Superbonus 110%: si registrano ulteriori modifiche, apportate stavolta dalla conversione in legge del cosiddetto Decreto Aiuti.
SUPERBONUS “VILLETTE”
Riguardo agli interventi su unità immobiliari unifamiliari e plurifamiliari funzionalmente autonome e indipendenti, slitta al 30 settembre 2022 il termine entro il quale effettuare lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, al fine di usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Nel computo del 30% possono essere compresi lavori non agevolati con il Superbonus.
CESSIONE BONUS EDILIZI
Il quadro che oggi si presenta è il seguente:
- una 1a cessione libera, ossia verso qualunque tipo di cessionario, da parte del committente-beneficiario dell’agevolazione che cede la sua detrazione o dell’impresa che ha concesso lo sconto in fattura al committente-beneficiario;
- una 2a e 3a cessione qualificata, ossia solo verso le banche e gli intermediari finanziari, incluse le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese assicuratrici operanti in Italia;
- una 4a cessione esclusivamente da parte delle banche o delle società appartenenti a gruppi bancari che abbiano esaurito le ulteriori cessioni oppure, anche prima di aver esaurito quelle precedenti, ma solo a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè soggetti diversi da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale). In sede di conversione, è stato dunque modificato il precedente testo, che prevedeva l’ulteriore cessione solo nei confronti dei propri correntisti qualificabili come “clienti professionali privati”. Escluse ulteriori cessioni.
“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” PER IMMOBILI VINCOLATI
Nell’ambito degli interventi di “ristrutturazione edilizia”, la necessità del permesso di costruire viene estesa agli interventi riguardanti beni immobili tutelati.












