SINTESI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Legge 3 luglio 2023, n.85

Di seguito le novità introdotte che riguardano aspetti di sicurezza sul lavoro.

1) Vengono ritoccate le disposizioni relative al medico competente:
- obbligo per i datori di lavoro e dirigenti di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal TU sicurezza, anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”.
- si aggiungono inoltre i seguenti obblighi per il medico competente:
• in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente apporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento. Su tale aspetto riteniamo utile evidenziare che alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore, mentre l’originale va conservato nel rispetto nella normativa sulla privacy, per almeno 10 anni dal datore di lavoro, salvo diverso termine e modalità previsti per le cartelle sanitarie relative all'esposizione a specifici agenti (quali ad es. cancerogeni/mutageni, amianto, biologici, radiazioni ionizzanti).
• in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

2)
Si estende ai soggetti dell'art. 21 del TU sicurezza (lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti, ecc.) l’obbligo di utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di legge sui cantieri.
Per “Idoneità delle opere provvisionali” si intendono le strutture e opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato destinate ad essere rimosse quando i lavori sono terminati quali ad esempio ponteggi, impalcati, parapetti, andatoie, ecc.

3)
Si prevede l’introduzione di una propria formazione e addestramento specifico a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature come ad esempio Scale aeree, Ponti mobili sviluppabili, Carrelli semoventi, Apparecchi di sollevamento, ecc che richiedono conoscenze particolari.
Di conseguenza viene inserita la sanzione per la violazione di tale nuovo obbligo, punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3071,21 a 7862,44 euro.

4) Viene stabilito che, in merito alle verifiche periodiche delle attrezzature al punto precedente, i soggetti privati abilitati acquistino la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. Questa novità rende coerente e coordina il TU sicurezza con le norme vigenti e con la situazione di difficoltà in cui versano le ASL/ARPA e Inail nel far fronte a tali verifiche.

5) Si modificano gli obblighi del noleggiatore e concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore: chiunque noleggi o conceda in uso, al momento della cessione, deve ora acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III, dei soggetti individuati all’utilizzo.

6)
Si prevede che con l'Accordo unico sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, che doveva essere emanato entro il 30/6/2022, venga definito anche il “monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

7) La legge di conversione aggiunge una disposizione che consente l’accesso alla professione di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in cantiere anche ai laureati in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Al titolo di studio occorre aggiungere un’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni di almeno uno, due o tre anni a seconda del titolo di studio. In più per svolgere i propri compiti i coordinatori devono frequentare un corso di formazione, salvo non possano far valere uno degli esoneri.
Con la conversione in legge è stata inserita una disposizione sulla valutazione dei rischi in ambito scolastico. In particolare, “Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”.

8)
Previste disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva. Dispone che gli enti pubblici e i privati condividano gratuitamente le informazioni di cui dispongono, anche attraverso cooperazione applicativa, con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di:
• orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva;
• poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive.
Dette informazioni saranno altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l’INL entro il 3 agosto 2023, per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.

Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui sopra, saranno individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso atti amministrativi generali.
Potenziamento del personale INL per le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale nella Regione siciliana. In sede di conversione in legge il potenziamento è stato limitato alla sola Regione Sicilia escludendo le Province autonome di Trento e Bolzano.

Istituito, presso il Ministero del lavoro, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Per quanto di nostro interesse si stabilisce che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione che viene siglata con le imprese ospitanti.

Estensione della copertura assicurativa INAIL a studenti e personale scolastico nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge.

12 dicembre 2025
La CNA accoglie con favore la proroga al 31 marzo 2026 dell’obbligo di polizza assicurativa contro le calamità naturali per le piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione. Resta però incomprensibile la scelta di limitare il beneficio a questi soli comparti, escludendo le altre imprese per le quali l’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale rimane fissato al 1° Gennaio 2026. Il termine del 31 dicembre è difficile da rispettare per tutti: l’auspicio è che, in sede di conversione, si possa estendere la proroga anche a tutte le imprese per le quali l'assolvimento dell'obbligo è ormai imminente.
12 dicembre 2025
Ecco come “abbinare” registratori di cassa e Pos Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. Con un provvedimento, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. Leggi le regole emanate dall'Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/.../pagamenti...
12 dicembre 2025
Sono imminenti le novità per la gestione degli adempimenti in materia di rifiuti, con l’avvio del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Il RENTRI, strumento gestito dal Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico dell’Albo Gestori Ambientali, mira a digitalizzare e rafforzare la tracciabilità dei rifiuti. Come tutti i processi di digitalizzazione, si pone anche un intento di semplificazione, ma nel settore dei rifiuti è indubbio che questo processo presenti specifiche complessità e che le imprese siano in una fase di acquisizione delle conoscenze e delle modalità necessarie per gestire al meglio questo delicato passaggio. In particolare, centri estetici, saloni di acconciatura e studi di tatuaggi e piercing possono produrre, nella loro attività, alcuni rifiuti classificati come pericolosi, il che implica specifici adempimenti nella gestione degli stessi. Riportiamo alcuni esempi: • Prodotti chimici per trattamenti estetici, smalti e simili o tinture per capelli. • Imballaggi contaminati utilizzati per contenere o conservare tali prodotti chimici. • Contenitori a gas sotto pressione. • Aghi, lame, siringhe e altri taglienti a rischio infettivo. La gestione di questi rifiuti richiede il conferimento a soggetti autorizzati e la compilazione del FIR – Formulario di Identificazione Rifiuti. Il settore benessere (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) è invece esonerato dalla compilazione del Registro di Carico e Scarico e dal MUD, obblighi che si ritengono assolti con la conservazione per 3 anni dei FIR. Cosa cambierà con l’entrata in vigore del RENTRI? Rimangono valide le precedenti semplificazioni: esclusione da Registri C/S e MUD anche in caso di rifiuti pericolosi, ma obbligo di conservazione del FIR per tre anni. Per le imprese del benessere, l’obbligo di iscrizione al RENTRI sarà richiesto solo in presenza di rifiuti pericolosi, inclusi i soggetti non organizzati in imprese. A partire dal 13 febbraio 2025, per tutti, anche per il settore benessere, è entrato in vigore il nuovo modello di FIR, da scaricare e vidimare digitalmente attraverso il RENTRI. Finché non si è obbligati all’iscrizione, tale operazione può essere effettuata con una semplice registrazione. Fino a febbraio 2026 il FIR rimarrà cartaceo, ma prodotto secondo le nuove modalità; successivamente si passerà alla digitalizzazione completa con obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI. Su richiesta, il formulario potrà essere emesso dal trasportatore, ma la responsabilità dei dati rimane in capo all’impresa produttrice. Le CNA di Rieti è a disposizione per supportare le imprese delegando l’iscrizione al RENTRI, il pagamento dei diritti e dei contributi annuali, l’apertura dei registri e la trasmissione periodica dei dati. La posizione di CNA: necessario eliminare l’obbligo per le imprese del benessere CNA ha ribadito in più sedi la richiesta di eliminare l’obbligo di iscrizione al RENTRI per le imprese del benessere, in quanto tali attività non possono essere equiparate ad aziende produttrici di rifiuti pericolosi in senso stretto, come quelle industriali o artigianali di altra natura. Auspichiamo che questa richiesta venga accolta, perché rappresenterebbe un passo concreto verso una vera semplificazione e sburocratizzazione, riducendo oneri e adempimenti per le piccole imprese del settore, senza compromettere gli obiettivi di tutela ambientale. ๏ปฟ Per informazioni: CNA RIETI Piazza Cavour, 54 - 02100 Rieti Tel. 0746251082 Cell. 348-3208498
1 dicembre 2025
Elia e Patrizio, protagonisti della settimana della cucina italiana ad Addis Abeba. Una iniziativa promossa dall'Agenzia del Commercio Italiana (ITA) in collaborazione con l'Ambasciata Italiana. Una settimana per condividere le tecniche culinarie italiane, sperimentare le ricette e le migliori pratiche per diffondere la tradizione del nostro patrimonio gastronomico. Tante le esperienze: formazione al team di Etiopia Airlines, in due istituti alberghieri, alla brigata della cucina dell'Hotel Sheraton, l'organizzazione di un pranzo di beneficienza per centocinquanta bambini e bambine di un orfanotrofio e infine la cena di gala all'Ambasciata Italiana. A Elia e Patrizio i complimenti e il ringraziamento della CNA per l'impegno profuso nel far conoscere la cucina italiana nel mondo.
12 novembre 2025
Apertura dell’atelier con esposizione didattico–esperienziale dedicata al processo creativo e sartoriale, nell’ambito dell'iniziativa promossa dalla CNA nazionale "Benvenuti in Atelier". Casperia 21-22-23 novembre 2025 Tema Dentro la materia: come nascono le collezioni Slow Living Partecipanti Stefania Pochesci Slow Living – designer e fondatrice del marchio di moda sostenibile Simona Tallaro – sarta artigiana, titolare di laboratorio sartoriale. Irene Lupi Rodriguez - orafa Luogo Boutique Stefania Pochesci Slow Living Via Cola di Rienzo, 24 – Casperia (RI) Programma delle tre giornate: https://irp.cdn-website.com/.../Programma+Benvenuti+in...
Autore: 7e37d554_user 24 ottobre 2025
Dal 15 Ottobre è possibile inviare le domande per richiedere gli incentivi. Gli articoli 17 e 18 del decreto Coesione disciplinano rispettivamente l'incentivo all'autoimpiego nel Centro-Nord Italia e "Resto al Sud 2.0", offrendo sostegni economici (voucher e contributi a fondo perduto) per l'avvio di attività imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo. Il Lazio è nel raggruppamento delle regioni del Centro-Nord ๐๐ž๐ง๐ž๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ซ๐ข Giovani di età compresa tra 18 e 35 anni che abbiamo uno dei seguenti requisiti: a) essere in una condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale o di discriminazione, cosi' come definita dal PN GDL; b) essere inoccupati, inattivi o disoccupati; c) essere disoccupati GOL. Forme dell'incentivo nelle Regioni del Centro-Nord ๐•๐จ๐ฎ๐œ๐ก๐ž๐ซ Il voucher è un contributo a fondo perduto: a) pari al 100% dell'investimento da realizzare; b) entro il limite di euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola iniziativa economica. Il limite è elevato a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico. ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐จ Contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali. 1 Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a euro 120.000,00 (centoventimila/00) il contributo puo' essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso. 2 Per i programmi di investimento di importo superiore a euro 120.000,00 (centoventimila/00) e non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00), il contributo puo' essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso ๐’๐ฉ๐ž๐ฌ๐ž ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข al contributo in forma di voucher a) macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica; b) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di app; c) immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni; d) consulenze tecnico-specialistiche finalizzate ๐’๐ฉ๐ž๐ฌ๐ž ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข a contributo nell'ambito dei programmi di investimento: a) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni; b) macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica; c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di app; d) immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni; e) consulenze tecnico-specialistiche finalizzate ๐ˆ๐ง๐ข๐ณ๐ข๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data. 1. Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività': a) di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA; b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese; c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: i. societa' in nome collettivo; ii. societa' in accomandita semplice; iii. societa' a responsabilita' limitata; iv. societa' cooperativa; d) libero-professionali anche nella forma di societa' tra professionisti. 2. E' ammessa la partecipazione alle societa' di soggetti non rientranti nella categoria di beneficiari, se il controllo e l'amministrazione della societa' alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi tre anni sono detenuti da soggetti rientranti nelle categorie dei beneficiari 3. Non si considerano in possesso dei requisiti titolari ovvero i soci di un'attività che, anche se cessata nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all'iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione. Per saperne di più, per avviare una attività imprenditoriale utilizzando i nuovi strumenti utilizzabili in tutti i comuni della provincia, chiedi un appuntamento alla CNA. Tel. 0746 251082 Cell. 348 3208498 Mail cna.rieti@tiscali.it
Autore: 7e37d554_user 24 ottobre 2025
“๐“๐” ๐‹๐€ ๐“๐”๐€ ๐€๐™๐ˆ๐„๐๐ƒ๐€ ๐„ ๐‹’๐ˆ๐๐“๐„๐‹๐‹๐ˆ๐†๐„๐๐™๐€ ๐€๐‘๐“๐ˆ๐…๐ˆ๐‚๐ˆ๐€๐‹๐„: ๐๐”๐€๐๐“๐Ž ๐๐„ ๐’๐€๐ˆ?” L’indagine è stata realizzata con un questionario anonimo veicolato dalla pagina Fb CNA Rieti, sulla piattaforma Jotform: 11 domande delle quali 4 relative ai dati “anagrafici” delle imprenditrici, degli imprenditori e delle aziende e le restanti 7 sulla conoscenza e l’uso dell’IA. Questo report si basa sui primi 74 questionari compilati da 40 uomini, 33 donne e 1 altro (il questionario conteneva anche questa opzione). La fascia di età maggiormente rappresentata è quella 55-64 anni (24 risposte pari al 32,4%), segue quella 45-54 anni (21 risposte 28,4%). I settori di attività che risultano più rappresentati sono: Produzione 24 risposte (32,4%), servizi alle persone 16 (21,6%), ristorazione 13 (17,6%). Quanto al numero di dipendenti delle aziende che hanno compilato il questionario, la fascia 1-5 dipendenti è quella maggiormente rappresentata, con 33 aziende (44,6%), segue quella delle aziende, 21 (28,4%), che non hanno nessun dipendente. Fin qui i dati personali e aziendali. La prima domanda riguarda la conoscenza delle IA raggruppate per caratteristiche prevalenti: Piattaforme di generazione automatica di testi, Assistenti vocali aziendali, App IA per creatività, Chatbot di customer care, Altro. Il 68% dichiara di conoscere le piattaforme di generazione automatica di testi e il 33,8 % le piattaforme di assistenza vocale, molto minore la conoscenza delle altre “famiglie" di AI. Essendo possibili risposte multiple in questo primo report possiamo limitarci a rilevare che almeno i 3/4 degli imprenditori e delle imprenditrici conosce piattaforme di IA. Delle 74 persone, solo 6 non rispondono alla domanda successiva che tendeva ad indagare da quanto tempo le usassero, mentre dalle risposte alle domante che seguono si evince che ad usarla è un numero variabile compreso tra 45 e 48. La differenza tra 6 e 45/48 è imputabile probabilmente ad una errata percezione della domanda. Il dato più significativo è che il 37% la usa da pochi mesi, a testimoniare un’accelerazione della penetrazione dell’IA nella vita quotidiana, anche grazie all’incorporazione della stessa in tutta una serie di funzioni nei dispositivi di uso comune, come i cellulari. Andando avanti nell’analisi dei dati, entriamo nella parte più interessante, quella riguardante l’uso dell’IA per motivi lavorativi. Rispondono di usarla per motivi lavorativi o aziendali 45 persone su 74, pari al 60,8%. La restante parte, circa il 40%, dichiara comunque che “proverà ad utilizzarla in futuro”. Tra coloro che la utilizzano per motivi professionali, 48 (65%), gli usi più frequenti sono in ordine decrescente (erano possibili risposte multiple): 48% miglioramento del servizio clienti; 39,6% creare linguaggio scritto; 39,6% progettazione di strategie di marketing; 35,4% automazione di processi ripetitivi; 33,3% analisi e previsioni dati. La penultima domanda riguarda l’impatto dell’IA sull’azienda, (domanda a risposta multipla). Gli effetti maggiori si sono avuti su: per 12 persone, aumento dell’efficienza e della produttività; per 11, miglioramento del processo decisionale; per 11, miglioramento dei rapporti con i clienti. Ma ben 22 delle 45 persone che usano l’IA per motivi professionali/aziendali dichiarano di non aver riscontrato alcun impatto sull’azienda. Se a queste 22 persone si sommano le 23 che non ne fanno nessun uso professionale, dobbiamo dedurne che in 45 delle 74 aziende, cioè nel 60% di esse, l’IA o non ha alcun effetto o è addirittura ignorata. Le ragioni sono da ricercare nell’ultima domanda del questionario, quella sulle difficoltà incontrate, dichiarate da 47 persone (anche in questo caso erano possibili più risposte): Per il 40%, non individuazione di strategie d’uso; per il 38%, mancanza di competenze interne. Seguono resistenza al cambiamento e costi di implementazione. Qui il Report grafico del Questionario: https://irp.cdn-website.com/.../files/uploaded/grafico.pdf
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