SINTESI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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- 12 lug, 2023
Legge 3 luglio 2023, n.85

2) Si estende ai soggetti dell'art. 21 del TU sicurezza (lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti, ecc.) l’obbligo di utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di legge sui cantieri.
3) Si prevede l’introduzione di una propria formazione e addestramento specifico a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature come ad esempio Scale aeree, Ponti mobili sviluppabili, Carrelli semoventi, Apparecchi di sollevamento, ecc che richiedono conoscenze particolari.
4) Viene stabilito che, in merito alle verifiche periodiche delle attrezzature al punto precedente, i soggetti privati abilitati acquistino la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. Questa novità rende coerente e coordina il TU sicurezza con le norme vigenti e con la situazione di difficoltà in cui versano le ASL/ARPA e Inail nel far fronte a tali verifiche.
5) Si modificano gli obblighi del noleggiatore e concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore: chiunque noleggi o conceda in uso, al momento della cessione, deve ora acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III, dei soggetti individuati all’utilizzo.
6) Si prevede che con l'Accordo unico sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, che doveva essere emanato entro il 30/6/2022, venga definito anche il “monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
7) La legge di conversione aggiunge una disposizione che consente l’accesso alla professione di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in cantiere anche ai laureati in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Al titolo di studio occorre aggiungere un’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni di almeno uno, due o tre anni a seconda del titolo di studio. In più per svolgere i propri compiti i coordinatori devono frequentare un corso di formazione, salvo non possano far valere uno degli esoneri.
8) Previste disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva. Dispone che gli enti pubblici e i privati condividano gratuitamente le informazioni di cui dispongono, anche attraverso cooperazione applicativa, con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di:
Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui sopra, saranno individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso atti amministrativi generali.
Istituito, presso il Ministero del lavoro, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Per quanto di nostro interesse si stabilisce che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione che viene siglata con le imprese ospitanti.
Estensione della copertura assicurativa INAIL a studenti e personale scolastico nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge.


Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.
I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.
Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:
- Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;
- Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;
- Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.
Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.







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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.