RISTORAZIONE-CADE LA PRESCRIZIONE DELLA PRESENZA DI MASSIMO 4 PERSONE PER TAVOLO
- Autore: Cliente
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- 27 mag, 2021

- Al ristorante “i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie tranne nei momenti del bere e del mangiare” ma non viene citato il numero massimo di persone per tavolo (oggi il limite è di 4) ma solo le distanze minime tra i tavoli.;
- Occorre “definire il numero massimo di presenze contemporanee (all’aperto e soprattutto al chiuso) in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita”.
- Negli esercizi che somministrano pasti, raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. E’ comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste.
- In tali attività non possono mai essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- In tutti gli esercizi: - disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione, se non rappresentano un elemento nella perturbazione della ventilazione e non comportano la riduzione del ricambio d’aria.
Sono alcune delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico rispetto alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e ricreative.




Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.
I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.
Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:
- Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;
- Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;
- Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.
Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.





