QUESITI E RISPOSTE-CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)
in merito ai dispositivi e requisiti di sicurezza relativamente alla Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) di cui alla BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE (BDSR) ai sensi dell’art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.
Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza
previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023. Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali). Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Quali immobili concessi in locazione devono essere dotati degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?
Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio?
La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.
Quali caratteristiche devono avere gli estintori?
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
Inoltre, l’art. 13-ter (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale), al comma 8 stabilisce che:
Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.
Quanto prescritto in questo articolo riguarda SOLO le attività in forma imprenditoriale che sono state precedentemente attivate senza S.C.I.A. e, naturalmente, alle “nuove” che iniziano l’attività.
Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

Con un recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state introdotte importanti novità per gli Ispettori dei centri di revisione auto. Corsi di aggiornamento per Ispettori già abilitati - La durata dei corsi di aggiornamento che gli Ispettori devono seguire obbligatoriamente ogni tre anni è stata ridotta da 30 a 20 ore. Altre modifiche riguardano anche gli argomenti dei corsi e la ripartizione dei moduli. La frequenza ai corsi in parte può avvenire da remoto, ma per alcuni argomenti è obbligatoria la presenza: "Valutazione carenze e reportistica" – 4 ore "Ispezioni visive" – 4 ore "Macchine agricole" - 2 ore Ti ricordiamo che nel 2026 scatterà l'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento per gli Ispettori abilitati nel 2023.

Con la circolare INPS n. 148 del 28 novembre 2025 è divenuto operativo il contributo previsto dal Decreto Coesione a favore dei giovani disoccupati under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale nei settori indicati nella circolare. Il beneficio consiste in un contributo pari a 500 euro mensili, riconosciuto per un periodo massimo di tre anni. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è erogato annualmente in via anticipata dall’INPS. Possono accedere all’incentivo: giovani di età inferiore a 35 anni; in stato di disoccupazione; titolari di imprese avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Il contributo è riconoscibile anche alle società, a condizione che il beneficio sia attribuito a un solo socio in possesso dei requisiti. L’agevolazione riguarda le imprese operanti nei seguenti ambiti, secondo specifici codici ATECO: manifatturiero; costruzioni; ICT e digitale; servizi professionali e tecnici; sanità; istruzione; cultura; servizi alla persona e alle imprese. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività d’impresa. Per “avvio dell’attività” si intende la data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese con inizio effettivo dell’attività, e non la sola data di costituzione. Per le imprese già avviate dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 28 dicembre 2025. La CNA ha richiesto una proroga dei termini per consentire a tutti gli aventi diritto di avere il tempo di avanzare la domanda. ๏ปฟ

La CNA accoglie con favore la proroga al 31 marzo 2026 dell’obbligo di polizza assicurativa contro le calamità naturali per le piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione. Resta però incomprensibile la scelta di limitare il beneficio a questi soli comparti, escludendo le altre imprese per le quali l’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale rimane fissato al 1° Gennaio 2026. Il termine del 31 dicembre è difficile da rispettare per tutti: l’auspicio è che, in sede di conversione, si possa estendere la proroga anche a tutte le imprese per le quali l'assolvimento dell'obbligo è ormai imminente.

Ecco come “abbinare” registratori di cassa e Pos Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. Con un provvedimento, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. Leggi le regole emanate dall'Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/.../pagamenti...

Sono imminenti le novità per la gestione degli adempimenti in materia di rifiuti, con l’avvio del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Il RENTRI, strumento gestito dal Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico dell’Albo Gestori Ambientali, mira a digitalizzare e rafforzare la tracciabilità dei rifiuti. Come tutti i processi di digitalizzazione, si pone anche un intento di semplificazione, ma nel settore dei rifiuti è indubbio che questo processo presenti specifiche complessità e che le imprese siano in una fase di acquisizione delle conoscenze e delle modalità necessarie per gestire al meglio questo delicato passaggio. In particolare, centri estetici, saloni di acconciatura e studi di tatuaggi e piercing possono produrre, nella loro attività, alcuni rifiuti classificati come pericolosi, il che implica specifici adempimenti nella gestione degli stessi. Riportiamo alcuni esempi: • Prodotti chimici per trattamenti estetici, smalti e simili o tinture per capelli. • Imballaggi contaminati utilizzati per contenere o conservare tali prodotti chimici. • Contenitori a gas sotto pressione. • Aghi, lame, siringhe e altri taglienti a rischio infettivo. La gestione di questi rifiuti richiede il conferimento a soggetti autorizzati e la compilazione del FIR – Formulario di Identificazione Rifiuti. Il settore benessere (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) è invece esonerato dalla compilazione del Registro di Carico e Scarico e dal MUD, obblighi che si ritengono assolti con la conservazione per 3 anni dei FIR. Cosa cambierà con l’entrata in vigore del RENTRI? Rimangono valide le precedenti semplificazioni: esclusione da Registri C/S e MUD anche in caso di rifiuti pericolosi, ma obbligo di conservazione del FIR per tre anni. Per le imprese del benessere, l’obbligo di iscrizione al RENTRI sarà richiesto solo in presenza di rifiuti pericolosi, inclusi i soggetti non organizzati in imprese. A partire dal 13 febbraio 2025, per tutti, anche per il settore benessere, è entrato in vigore il nuovo modello di FIR, da scaricare e vidimare digitalmente attraverso il RENTRI. Finché non si è obbligati all’iscrizione, tale operazione può essere effettuata con una semplice registrazione. Fino a febbraio 2026 il FIR rimarrà cartaceo, ma prodotto secondo le nuove modalità; successivamente si passerà alla digitalizzazione completa con obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI. Su richiesta, il formulario potrà essere emesso dal trasportatore, ma la responsabilità dei dati rimane in capo all’impresa produttrice. Le CNA di Rieti è a disposizione per supportare le imprese delegando l’iscrizione al RENTRI, il pagamento dei diritti e dei contributi annuali, l’apertura dei registri e la trasmissione periodica dei dati. La posizione di CNA: necessario eliminare l’obbligo per le imprese del benessere CNA ha ribadito in più sedi la richiesta di eliminare l’obbligo di iscrizione al RENTRI per le imprese del benessere, in quanto tali attività non possono essere equiparate ad aziende produttrici di rifiuti pericolosi in senso stretto, come quelle industriali o artigianali di altra natura. Auspichiamo che questa richiesta venga accolta, perché rappresenterebbe un passo concreto verso una vera semplificazione e sburocratizzazione, riducendo oneri e adempimenti per le piccole imprese del settore, senza compromettere gli obiettivi di tutela ambientale. ๏ปฟ Per informazioni: CNA RIETI Piazza Cavour, 54 - 02100 Rieti Tel. 0746251082 Cell. 348-3208498
Elia e Patrizio, protagonisti della settimana della cucina italiana ad Addis Abeba. Una iniziativa promossa dall'Agenzia del Commercio Italiana (ITA) in collaborazione con l'Ambasciata Italiana. Una settimana per condividere le tecniche culinarie italiane, sperimentare le ricette e le migliori pratiche per diffondere la tradizione del nostro patrimonio gastronomico. Tante le esperienze: formazione al team di Etiopia Airlines, in due istituti alberghieri, alla brigata della cucina dell'Hotel Sheraton, l'organizzazione di un pranzo di beneficienza per centocinquanta bambini e bambine di un orfanotrofio e infine la cena di gala all'Ambasciata Italiana. A Elia e Patrizio i complimenti e il ringraziamento della CNA per l'impegno profuso nel far conoscere la cucina italiana nel mondo.






