INDENNIZZO PER CESSAZIONE DEFINITIVA ATTIVITÀ COMMERCIALI
- Autore: CNA Rieti
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- 12 feb, 2020

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Questo indennizzo, introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019. L’indennizzo è finanziato con l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,09% ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
A chi è rivolto+
Sono destinatari di tale beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:
attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.
Per effetto delle norme vigenti, tra i beneficiari rientrano anche:
gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
gli agenti e rappresentanti di commercio.
Come funziona+
DECORRENZA E DURATA
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.
Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.
Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile, nell’ambito della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2019 questo valore è di 513,01 euro.
L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali e/o l'erogazione di trattamenti di famiglia.
Domanda+
REQUISITI
L’indennizzo spetta ai soggetti che:
dal 1° gennaio 2019 abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;
al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.
La concessione dell’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.
La percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo. Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni; l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.
COME FARE DOMANDA
La domanda per ottenere l’indennizzo può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di indennità commercianti”.
In alternativa si può fare domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi


Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.
I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.
Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:
- Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;
- Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;
- Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.
Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.







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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.