IMPOSTE SUI REDDITI-PROROGHE SCADENZE
- Autore: CNA RIETI
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- 14 lug, 2020

I “versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi” (quindi, tra gli altri, il
saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES; il
saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF, il saldo 2019 e l’eventuale
acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF, il saldo 2019 e
l’eventuale primo acconto 2020 dell’addizionale IRES, il saldo 2019 e
l’eventuale primo acconto 2020 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%)
dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”, ecc.) devono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Per usufruire della proroga devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:
- esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarare, per il 2019, ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di € 5.164.569 euro.



Tel. 0746251082

clienti o, ancora, ai requisiti richiesti dai bandi per la partecipazione a gare d'appalto o a bandi per ottenere incentivi.
Alcuni esempi di certificazioni:
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