GREEN PASS TUTTE LE NOVITÀ DI APPLICAZIONE NEL LAVORO PRIVATO E PUBBLICO
- Autore: Cliente
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- 17 set, 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto-legge che
introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening.
Di seguito le principali previsioni.
LAVORO PRIVATO
A chi si applica
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi
coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore
privato.
Dove si applica
L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro.
I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente sono i
datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle
prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per
l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati
preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a
campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i
soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle
eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il
personale dipendente ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non
averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è
sospeso. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.
Tamponi calmierati
Il
decreto prevede l’obbligo alle farmacie di somministrazione di test
antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di
acquisto, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa siglato dal
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
Covid-19 d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo è per quelle
farmacie che sono nelle condizioni di aderire al protocollo.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
LAVORO PUBBLICO
A chi si applica
Sono tenuti a essere in possesso dei Certificati Verdi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni.
Dove si applica
L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde
è necessario per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima
elencate.
I controlli e chi li effettua
Sono i datori di
lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione
delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente
all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori
di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati
dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se
comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al
luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla
presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza,
il rapporto di lavoro è sospeso.
La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza ingiustificata.
Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Organi costituzionali
Le disposizioni per il lavoro pubblico si applicano anche ai soggetti
titolari di cariche elettive. Il decreto rimette agli organi
costituzionali la decisione relativa all’applicazione della disciplina
in materia di Certificazioni Verdi.
(Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri)


Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.
I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.
Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:
- Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;
- Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;
- Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.
Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.







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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.