GREEN PASS NUOVE NORME PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI, CRITERI DI RISCHIO PER ZONE BIANCHE, GIALLE, ARANCIONE E ROSSE.

  • Autore: Cliente
  • 23 lug, 2021

Il Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi ha decretato le misure che seguono.

Green Pass
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  • certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere (esenzione per i/le minori di 12 anni) alle seguenti attività o ambiti a partire dal PROSSIMO 6 AGOSTO:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

ZONE a COLORI
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19

Si resta in zona bianca

Le Regioni restano in zona bianca se:

a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

Oppure

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla
a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento;

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

Autore: 7e37d554_user 10 giugno 2025
A seguito dell’innalzamento delle temperature nella stagione estiva, la Regione Lazio, con ordinanza del Presidente Francesco Rocca, ha disposto il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, con efficacia dal 05 Giugno 2025 e fino al 31 agosto 2025, in presenza di temperature superiori a 35°C o comunque in condizioni di temperatura percepita superiore, come nei casi di utilizzo di materiali o macchinari che generano ulteriore calore o in ambienti non protetti dal sole. Le aziende sono tenute a valutare attentamente le condizioni microclimatiche e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a tali rischi. Si segnala che è possibile attivare l’intervento del proprio ammortizzatore sociale di settore FSBA ( per imprese artigiane non edili ) CIGO ( per imprese edili o industriali ) FIS ( per imprese del terziario ).
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025

Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.

I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.

Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:

-      Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;

-      Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;

-      Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.

Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.

LINK: https://irp.cdn-website.com/7e37d554/files/uploaded/175262_25_Avviso-ristori-Appennini-revUL_AS_signed.pdf

Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
Il prossimo 10 giugno con inizio alle ore 14.30 il webinar, in collaborazione con il Ce.Di.SA., nel corso del quale verrà illustrato il Regolamento (UE) 2025/40 in materia di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, introduce una serie di obblighi specifici per le imprese del settore alimentare, con il duplice obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio generati e promuovere l’uso di materiali sostenibili.

Vi ricordo che questo seminario rientra nel ciclo di talk ispirazionali “Immaginare il futuro dell’impresa agroalimentare” che vuole offrire ai nostri associati un’idea ampia delle sfide che ci attendono, ma anche degli strumenti che già abbiamo a disposizione per affrontarle al meglio.


Per partecipare occorre registrarsi al seguente link: https://marketing.cna.it/webinar-cna-agroalimentare/
Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
Grazie alla CNA di Roma il corso può essere utilizzato anche da associati e associate della CNA di Rieti

Un corso di formazione di quattro moduli pratici per apprendere le ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น'๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ e rilanciare il business della tua attività:

โœ… ๐—Ÿ’๐—”๐—•๐—– ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ’๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—˜๐—ก๐—ญ๐—” ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ๐—˜
๐Ÿ—“๏ธ 3 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

โœ… ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—Ÿ๐—”๐—ฅ๐—˜ ๐—–๐—ข๐—ก ๐—Ÿ’๐—”๐—œ: ๐—ง๐—˜๐—–๐—ก๐—œ๐—–๐—›๐—˜ ๐——๐—œ ๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ฅ๐—ข๐—š๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜
๐Ÿ—“๏ธ 10 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

โœ… ๐—”๐—œ ๐—œ๐—ก ๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜: ๐—–๐—”๐—ฆ๐—œ ๐——’๐—จ๐—ฆ๐—ข ๐—˜ ๐—”๐—ฃ๐—ฃ๐—Ÿ๐—œ๐—–๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—œ
๐Ÿ—“๏ธ 17 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

โœ… ๐——๐—”๐—Ÿ ๐—ง๐—˜๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—–๐—ข ๐—”๐—Ÿ ๐—ฃ๐—ฅ๐—”๐—ง๐—œ๐—–๐—ข: ๐—ฆ๐—œ๐— ๐—จ๐—Ÿ๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—œ ๐—˜๐—— ๐—˜๐—ฆ๐—˜๐—ฅ๐—–๐—œ๐—ง๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—œ
๐Ÿ—“๏ธ 24 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

Per maggiori informazioni;
Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.
La scadenza non riguarda i contribuenti che sono stati riammessi alla rottamazione quater che potranno eseguire i pagamenti secondo il piano che sarà comunicato dalla Riscossione entro il 30 giugno.
Autore: 7e37d554_user 29 maggio 2025
Quest’anno il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è fissato per ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ด๐—ป๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ.
Entro questa data i soggetti obbligati dovranno presentare il MUD attraverso una ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, nella quale indicare la ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐˜๐—ฎ' e la ๐˜๐—ถ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฎ di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

๐—–๐—ต๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐— ๐—จ๐——
Ecco le tipologie di imprese ed enti che hanno l’obbligo di compilazione ed invio del MUD.
• Imprese ed enti ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ;
• Imprese ed enti che hanno ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚' ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
• I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

๐—Ÿ๐—ฎ ๐—–๐—ก๐—” ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฅ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ถ ๐—ฒ' ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐— ๐—จ๐——.
Tel. 0746251082
Cell. 3483997199
Email formichetti.fra@gmail.com
Autore: 7e37d554_user 22 maggio 2025
Posticipazione scadenza domande 17 Giugno.
Il MIMIT ha organizzato un nuovo webinar informativo il giorno 28 maggio alle ore 10.00.

La partecipazione è possibile previa registrazione al link:

I dettagli del bando:
Autore: 7e37d554_user 21 maggio 2025

๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐จ๐ฅ๐ž, ๐ฌ๐œ๐š๐๐ž๐ง๐ณ๐ž ๐ž ๐ฆ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Per saperne di più
Show More