DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI DAL 1° AGOSTO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "decreto carburanti" in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.
I distributori di benzina hanno l'obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati e l'obbligo di corretta esposizione tramite cartellonista dei prezzi medi praticati a livello regionale/nazionale ed elaborati dallo stesso Ministero sulla base delle comunicazioni ricevute.
Il decreto fissa le modalità di assolvimento degli obblighi citati e le eventuali sanzioni per inadempimento.
L'esercente deve comunicare, con modalità telematiche, mediante applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it
All'obbligo di comunicazione si aggiunge quello di esporre con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, elaborati dal Ministero sulla base delle comunicazione allo stesso pervenute dai singoli esercenti.
Sul cartellone sono esposti i prezzi medi dei carburanti disponibili alla pompa presso il distributore, con aggiornamento giornaliero. A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30.
Qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura;
in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30.
Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità.
I prezzi medi sono esposti secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata.











