DILAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO: NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO "AIUTI"

Con un apposito comunicato del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono disponibili, sul proprio sito istituzionale, i nuovi modelli per richiedere la rateazione delle cartelle di pagamento in modo semplificato, ovvero, senza alcun tipo di documentazione per la situazione di temporanea difficoltà economica.
E’ la conseguenza delle novità introdotte nel Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) dalla legge di conversione (legge n. 91/2022), richieste avanzate anche dalla CNA.

Cosa ha previsto il Decreto Aiuti?
Nella norma di riferimento (art. 19 D.P.R. n. 602/1973) sono stati modificati alcuni commi con l’intento di aiutare i contribuenti in difficoltà nel saldare il debito con il Fisco.
In particolare, a seguito delle suddette modifiche, si stabilisce che:
- l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere, per ciascuna richiesta (in precedenza non era previsto), la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, sono di importo superiore a 120.000 euro (in precedente era 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Pertanto, in sintesi:
- i contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione per ciascuna richiesta presentata;
- è possibile presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro.
Tale importo di 120.000 euro va calcolato considerando la somma degli importi residui delle sole cartelle/avvisi ricompresi nella richiesta di rateizzazione.

Inoltre, si è intervenuto sull’ipotesi di mancato pagamento delle rate aumentando il numero di rate non saldate che determinano la decadenza.
Infatti, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate - in luogo delle previgenti cinque rate - anche non consecutive, a differenza di quanto previsto in precedenza, il carico non può essere nuovamente rateizzato.

E’ stato introdotto, infine, un nuovo comma 3-ter all’articolo 19 D.P.R. n. 602/1973 con cui, venendo incontro alle situazioni in cui il contribuente si trovi con scarsa liquidità, si precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
A tale proposito, nel comunicato, si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.
Per completezza, si segnala anche che è stata estesa ai crediti derivanti da prestazioni professionali, la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
La nuova modulistica
L’Agenzia delle entrate Riscossione per tener conto delle predette novità ha dovuto rivedere la modulistica che viene utilizzata per le richieste di rateizzazione.
In particolare, ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, i seguenti nuovi modelli:
- R1 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti
- R2 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale
- R3 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria
- R4 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
- R5 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.
Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle entrate Riscossione, nei prossimi giorni dovrebbe essere possibile chiedere la dilazione per debiti iscritti a ruolo compresi in ciascuna richiesta fino a 120.000 euro accedendo al servizio “Rateizza adesso” con le credenziali SPID, CIE e CNS, disponibile sul proprio sito internet.
Attraverso tale servizio dopo aver presentato la richiesta di dilazione in completa autonomia si riceverà via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.
Decorrenza delle nuove norme
Fermo quanto previsto in merito alla decadenza dal beneficio della dilazione, le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (legge che, si ricorda, è entrata in vigore il 16 luglio 2022).
Pertanto come anche indicato dalla stessa agenzia delle entrate Riscossione, i nuovi modelli vanno utilizzati per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
In questo caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le nuove disposizioni.

17 dicembre 2025
Con un recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state introdotte importanti novità per gli Ispettori dei centri di revisione auto. Corsi di aggiornamento per Ispettori già abilitati - La durata dei corsi di aggiornamento che gli Ispettori devono seguire obbligatoriamente ogni tre anni è stata ridotta da 30 a 20 ore. Altre modifiche riguardano anche gli argomenti dei corsi e la ripartizione dei moduli. La frequenza ai corsi in parte può avvenire da remoto, ma per alcuni argomenti è obbligatoria la presenza: "Valutazione carenze e reportistica" – 4 ore "Ispezioni visive" – 4 ore "Macchine agricole" - 2 ore Ti ricordiamo che nel 2026 scatterà l'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento per gli Ispettori abilitati nel 2023.
16 dicembre 2025
Con la circolare INPS n. 148 del 28 novembre 2025 è divenuto operativo il contributo previsto dal Decreto Coesione a favore dei giovani disoccupati under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale nei settori indicati nella circolare. Il beneficio consiste in un contributo pari a 500 euro mensili, riconosciuto per un periodo massimo di tre anni. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è erogato annualmente in via anticipata dall’INPS. Possono accedere all’incentivo: giovani di età inferiore a 35 anni; in stato di disoccupazione; titolari di imprese avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Il contributo è riconoscibile anche alle società, a condizione che il beneficio sia attribuito a un solo socio in possesso dei requisiti. L’agevolazione riguarda le imprese operanti nei seguenti ambiti, secondo specifici codici ATECO: manifatturiero; costruzioni; ICT e digitale; servizi professionali e tecnici; sanità; istruzione; cultura; servizi alla persona e alle imprese. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività d’impresa. Per “avvio dell’attività” si intende la data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese con inizio effettivo dell’attività, e non la sola data di costituzione. Per le imprese già avviate dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 28 dicembre 2025. La CNA ha richiesto una proroga dei termini per consentire a tutti gli aventi diritto di avere il tempo di avanzare la domanda. 
16 dicembre 2025
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12 dicembre 2025
La CNA accoglie con favore la proroga al 31 marzo 2026 dell’obbligo di polizza assicurativa contro le calamità naturali per le piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione. Resta però incomprensibile la scelta di limitare il beneficio a questi soli comparti, escludendo le altre imprese per le quali l’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale rimane fissato al 1° Gennaio 2026. Il termine del 31 dicembre è difficile da rispettare per tutti: l’auspicio è che, in sede di conversione, si possa estendere la proroga anche a tutte le imprese per le quali l'assolvimento dell'obbligo è ormai imminente.
12 dicembre 2025
La CNA esprime soddisfazione per questo importante riconoscimento che l'UNESCO ha conferito alla cucina italiana. È la prima volta che una cucina ottiene questo riconoscimento
12 dicembre 2025
Ecco come “abbinare” registratori di cassa e Pos Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. Con un provvedimento, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. Leggi le regole emanate dall'Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/.../pagamenti...
12 dicembre 2025
Sono imminenti le novità per la gestione degli adempimenti in materia di rifiuti, con l’avvio del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Il RENTRI, strumento gestito dal Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico dell’Albo Gestori Ambientali, mira a digitalizzare e rafforzare la tracciabilità dei rifiuti. Come tutti i processi di digitalizzazione, si pone anche un intento di semplificazione, ma nel settore dei rifiuti è indubbio che questo processo presenti specifiche complessità e che le imprese siano in una fase di acquisizione delle conoscenze e delle modalità necessarie per gestire al meglio questo delicato passaggio. In particolare, centri estetici, saloni di acconciatura e studi di tatuaggi e piercing possono produrre, nella loro attività, alcuni rifiuti classificati come pericolosi, il che implica specifici adempimenti nella gestione degli stessi. Riportiamo alcuni esempi: • Prodotti chimici per trattamenti estetici, smalti e simili o tinture per capelli. • Imballaggi contaminati utilizzati per contenere o conservare tali prodotti chimici. • Contenitori a gas sotto pressione. • Aghi, lame, siringhe e altri taglienti a rischio infettivo. La gestione di questi rifiuti richiede il conferimento a soggetti autorizzati e la compilazione del FIR – Formulario di Identificazione Rifiuti. Il settore benessere (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) è invece esonerato dalla compilazione del Registro di Carico e Scarico e dal MUD, obblighi che si ritengono assolti con la conservazione per 3 anni dei FIR. Cosa cambierà con l’entrata in vigore del RENTRI? Rimangono valide le precedenti semplificazioni: esclusione da Registri C/S e MUD anche in caso di rifiuti pericolosi, ma obbligo di conservazione del FIR per tre anni. Per le imprese del benessere, l’obbligo di iscrizione al RENTRI sarà richiesto solo in presenza di rifiuti pericolosi, inclusi i soggetti non organizzati in imprese. A partire dal 13 febbraio 2025, per tutti, anche per il settore benessere, è entrato in vigore il nuovo modello di FIR, da scaricare e vidimare digitalmente attraverso il RENTRI. Finché non si è obbligati all’iscrizione, tale operazione può essere effettuata con una semplice registrazione. Fino a febbraio 2026 il FIR rimarrà cartaceo, ma prodotto secondo le nuove modalità; successivamente si passerà alla digitalizzazione completa con obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI. Su richiesta, il formulario potrà essere emesso dal trasportatore, ma la responsabilità dei dati rimane in capo all’impresa produttrice. Le CNA di Rieti è a disposizione per supportare le imprese delegando l’iscrizione al RENTRI, il pagamento dei diritti e dei contributi annuali, l’apertura dei registri e la trasmissione periodica dei dati. La posizione di CNA: necessario eliminare l’obbligo per le imprese del benessere CNA ha ribadito in più sedi la richiesta di eliminare l’obbligo di iscrizione al RENTRI per le imprese del benessere, in quanto tali attività non possono essere equiparate ad aziende produttrici di rifiuti pericolosi in senso stretto, come quelle industriali o artigianali di altra natura. Auspichiamo che questa richiesta venga accolta, perché rappresenterebbe un passo concreto verso una vera semplificazione e sburocratizzazione, riducendo oneri e adempimenti per le piccole imprese del settore, senza compromettere gli obiettivi di tutela ambientale.  Per informazioni: CNA RIETI Piazza Cavour, 54 - 02100 Rieti Tel. 0746251082 Cell. 348-3208498
1 dicembre 2025
Elia e Patrizio, protagonisti della settimana della cucina italiana ad Addis Abeba. Una iniziativa promossa dall'Agenzia del Commercio Italiana (ITA) in collaborazione con l'Ambasciata Italiana. Una settimana per condividere le tecniche culinarie italiane, sperimentare le ricette e le migliori pratiche per diffondere la tradizione del nostro patrimonio gastronomico. Tante le esperienze: formazione al team di Etiopia Airlines, in due istituti alberghieri, alla brigata della cucina dell'Hotel Sheraton, l'organizzazione di un pranzo di beneficienza per centocinquanta bambini e bambine di un orfanotrofio e infine la cena di gala all'Ambasciata Italiana. A Elia e Patrizio i complimenti e il ringraziamento della CNA per l'impegno profuso nel far conoscere la cucina italiana nel mondo.
25 novembre 2025
 ....ma anche una giornata per promuovere e valorizzare la differenza di genere, perché ovunque nel mondo le donne possano essere libere di determinate il proprio destino. Laura Federici: ''riva 04'', gouaches e Olio su tela, 130x65 cm. anno 2024
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