Con un apposito comunicato del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono disponibili, sul proprio sito istituzionale, i nuovi modelli per richiedere la rateazione delle cartelle di pagamento in modo semplificato, ovvero, senza alcun tipo di documentazione per la situazione di temporanea difficoltà economica.
Cosa ha previsto il Decreto Aiuti?
Nella norma di riferimento (art. 19 D.P.R. n. 602/1973) sono stati modificati alcuni commi con l’intento di aiutare i contribuenti in difficoltà nel saldare il debito con il Fisco.
In particolare, a seguito delle suddette modifiche, si stabilisce che:
- l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere, per ciascuna richiesta (in precedenza non era previsto), la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, sono di importo superiore a 120.000 euro (in precedente era 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Pertanto, in sintesi:
- i contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione per ciascuna richiesta presentata;
- è possibile presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro.
Tale importo di 120.000 euro va calcolato considerando la somma degli importi residui delle sole cartelle/avvisi ricompresi nella richiesta di rateizzazione.
Inoltre, si è intervenuto sull’ipotesi di mancato pagamento delle rate aumentando il numero di rate non saldate che determinano la decadenza.
Infatti, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate - in luogo delle previgenti cinque rate - anche non consecutive, a differenza di quanto previsto in precedenza, il carico non può essere nuovamente rateizzato.
E’ stato introdotto, infine, un nuovo comma 3-ter all’articolo 19 D.P.R. n. 602/1973 con cui, venendo incontro alle situazioni in cui il contribuente si trovi con scarsa liquidità, si precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
A tale proposito, nel comunicato, si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.
Per completezza, si segnala anche che è stata estesa ai crediti derivanti da prestazioni professionali, la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
La nuova modulistica
L’Agenzia delle entrate Riscossione per tener conto delle predette novità ha dovuto rivedere la modulistica che viene utilizzata per le richieste di rateizzazione.
In particolare, ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, i seguenti nuovi modelli:
- R1 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti
- R2 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale
- R3 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria
- R4 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
- R5 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.
Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle entrate Riscossione, nei prossimi giorni dovrebbe essere possibile chiedere la dilazione per debiti iscritti a ruolo compresi in ciascuna richiesta fino a 120.000 euro accedendo al servizio “Rateizza adesso” con le credenziali SPID, CIE e CNS, disponibile sul proprio sito internet.
Attraverso tale servizio dopo aver presentato la richiesta di dilazione in completa autonomia si riceverà via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.
Decorrenza delle nuove norme
Fermo quanto previsto in merito alla decadenza dal beneficio della dilazione, le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (legge che, si ricorda, è entrata in vigore il 16 luglio 2022).
Pertanto come anche indicato dalla stessa agenzia delle entrate Riscossione, i nuovi modelli vanno utilizzati per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
In questo caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le nuove disposizioni.