DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33

  • Autore: CNA RIETI
  • 19 mag, 2020

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’attuale stato della situazione epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

 

EMANA  

 

il seguente decreto-legge:  

 

Art. 1.Misure di contenimento della diffusione del COVID-19  

 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge n. 19 del 2020 o del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
 

Art. 2. Sanzioni e controlli  
1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265.

 

Art. 3. Disposizioni finali  
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 4 Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 maggio 2020

MATTARELLA

Autore: 7e37d554_user 28 aprile 2025
La misura prevede l'erogazione di un contributo in denaro a sostegno dell'acquisto di veicoli commerciali pesanti ad elevata sostenibilità ambientale.
A chi si rivolge
L'incentivo si rivolge alle imprese italiane iscritte all'Albo ed al REN che effettuano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Cosa prevede
Prevede il riconoscimento di un contributo in denaro a sostegno dell'acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità ambientale (elettrici, ibridi, alimentati a GNL, a LNG).
Il contributo è fissato in una somma fissa prestabilita, determinata sulla base della tipologia del veicolo e della massa complessiva dello stesso.
Sono previsti incrementi del contributo se l'acquisto è contestuale alla rottamazione di un veicolo obsoleto.

Per saperne di più :  https://search.app/MZSdcrpaQDMFExGQ9
Autore: 7e37d554_user 28 aprile 2025
Quest’anno il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è fissato per 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟴 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱.
Entro questa data i soggetti obbligati dovranno presentare il MUD attraverso una 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, nella quale indicare la 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮' e la 𝘁𝗶𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮 di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. 

𝗖𝗵𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗠𝗨𝗗 
Ecco le tipologie di imprese ed enti che hanno l’obbligo di compilazione ed invio del MUD.
Imprese ed enti 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶;
Imprese ed enti che hanno 𝗽𝗶𝘂' 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗲𝗰𝗶 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶 derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

𝗟𝗮 𝗖𝗡𝗔 𝗱𝗶 𝗥𝗶𝗲𝘁𝗶 è 𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗠𝗨𝗗.
Tel. 0746251082
Cell. 3483997199
Email formichetti.fra@gmail.com 

Autore: 7e37d554_user 28 aprile 2025
Ogni mercoledì in CNA dalle 14,30 alle 17,30 oppure in altri giorni su appuntamento.
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Le certificazioni sono attestazioni, rilasciate da enti terzi indipendenti, che dimostrano la conformità di un prodotto, processo, servizio o sistema di gestione a specifiche norme o requisiti. 
La decisione di certificarsi può essere legata a una scelta spontanea dell'azienda oppure alla richiesta delle aziende
clienti o, ancora, ai requisiti richiesti dai bandi per la partecipazione a gare d'appalto o a bandi per ottenere incentivi.

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Autore: 7e37d554_user 24 aprile 2025

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https://www.cna.it/competenze-professionali-parte-lindagine-tra-le-nostre-imprese/?fbclid=IwY2xjawJ2...

Autore: 7e37d554_user 23 aprile 2025
Presentazione delle Domande tramite la piattaforma GeCoWEB fino alle ore 17:00 del 3 giugno 2025.

Il bando della Regione Lazio è rivolto alle imprese femminili, come definite dalla legislazione, costituite e costituende e alle lavoratrici autonome.

Agevolazione e Costi Ammissibili
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto,riconosciuto a titolo di “de minimis” (Reg. (UE) 2023/2831) nella
misura massima di 100.000 euro per singola PMI femminile e con una percentuale sul totale dei costi ammissibili
compresa fra il 30% e il 60%.
I progetti devono includere spese da rendicontare per almeno 30.000 euro, che possono comprendere:
a) investimenti materiali e immateriali e canoni per nuove soluzioni digitali
b) spese per l’adeguamento dei locali adibiti a sede operativa - max 20% di a)
c) spese per servizi qualificati e strategici “una tantum” - max 20% di a)
Sono inoltre riconosciuti automaticamente costi del personale e spese generali calcolati a forfait, in misura
complessivamente pari al 20% delle spese da rendicontare.
I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi dalla loro approvazione.

Scarica la scheda sintetica
Autore: 7e37d554_user 22 aprile 2025
Alle imprenditrice e agli imprenditori associati, a tutte le persone che lavorano e che collaborano con la CNA di Rieti, a chi ci segue su questa pagina, BUONA PASQUA!

Olio su poliestere di Laura Federici
Autore: 7e37d554_user 22 aprile 2025
Il 15 aprile u.s. il Ministero dell’Ambiente ha incontrato le associazioni di categoria e i soggetti obbligati alla raccolta degli PFU, per comunicare e presentare l’imminente partenza del registro informatico produttori, che dovrebbe essere operativo a partire da 7 maggio. Uno strumento importante, molto atteso dal nostro settore, che si spera possa contribuire in maniera significativa, ad una gestione più trasparente ed efficace della filiera. Un cambiamento sicuramente utile per la gestione futura, ma che oggi non risolve l’emergenza persistente a causa dei ritardi nella raccolta degli PFU. Proprio oggi si apre infatti il periodo del cambio gomme stagionale, che rischia di peggiorare una situazione già gravosa, con grande preoccupazione delle aziende di rivendita di pneumatici. A margine della riunione, CNA è intervenuta per segnalare la situazione di disagio delle imprese, che ha raggiunto livelli di criticità estremamente preoccupanti. Solo negli ultimi 3 giorni oltre 200 imprese hanno inviato segnalazioni sui ritardi nella raccolta, che superano i nove mesi di attesa con una giacenza media superiore alle 400 unità. CNA ha chiesto nuovamente al Ministero di intervenire con urgenza per far partire un’immediata raccolta extra, che nel 2024 di fatto non c’è stata. Ha chiesto inoltre di riaprire il tavolo di confronto, necessario per individuare le soluzioni strutturali più volte richieste al fine di evitare il procedere con una logica emergenziale.
Autore: 7e37d554_user 17 aprile 2025
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Autore: 7e37d554_user 16 aprile 2025
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Autore: 7e37d554_user 16 aprile 2025
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