"DECRETO BOLLETTE"

  • Autore: 7e37d554_user
  • 04 apr, 2023
Confermate le agevolazioni anche per il 2° trimestre 2023 le agevolazioni per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
L'agevolazione riguarda sia le persone che le imprese.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023 n. 34), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Bonus sociale elettrico e gas
Visto il perpetuarsi del costo elevato dell’energia elettrica e del gas sono confermate per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, mentre la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel limite di 400 milioni di euro.
Successivamente, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico sarà rideterminata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5milioni di euro.

Riduzione dell'IVA per le somministrazioni di gas
Confermata anche per il secondo trimestre dell’anno 2023 l’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. Sarà un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i criteri per l'assegnazione del contributo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche.

Credito d'imposta per le imprese
Per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023 è riconosciuto, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023.
Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica viste in precedenza e che abbiano subito un incremento del costo, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023,comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% è riconosciuto anche per le imprese a forte consumo di gas che abbiano consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente(ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d'imposta riconosciuti:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d'imposta sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresigli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.
Autore: 7e37d554_user 10 giugno 2025
A seguito dell’innalzamento delle temperature nella stagione estiva, la Regione Lazio, con ordinanza del Presidente Francesco Rocca, ha disposto il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, con efficacia dal 05 Giugno 2025 e fino al 31 agosto 2025, in presenza di temperature superiori a 35°C o comunque in condizioni di temperatura percepita superiore, come nei casi di utilizzo di materiali o macchinari che generano ulteriore calore o in ambienti non protetti dal sole. Le aziende sono tenute a valutare attentamente le condizioni microclimatiche e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a tali rischi. Si segnala che è possibile attivare l’intervento del proprio ammortizzatore sociale di settore FSBA ( per imprese artigiane non edili ) CIGO ( per imprese edili o industriali ) FIS ( per imprese del terziario ).
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025

Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.

I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.

Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:

-      Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;

-      Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;

-      Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.

Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.

LINK: https://irp.cdn-website.com/7e37d554/files/uploaded/175262_25_Avviso-ristori-Appennini-revUL_AS_signed.pdf

Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
Il prossimo 10 giugno con inizio alle ore 14.30 il webinar, in collaborazione con il Ce.Di.SA., nel corso del quale verrà illustrato il Regolamento (UE) 2025/40 in materia di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, introduce una serie di obblighi specifici per le imprese del settore alimentare, con il duplice obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio generati e promuovere l’uso di materiali sostenibili.

Vi ricordo che questo seminario rientra nel ciclo di talk ispirazionali “Immaginare il futuro dell’impresa agroalimentare” che vuole offrire ai nostri associati un’idea ampia delle sfide che ci attendono, ma anche degli strumenti che già abbiamo a disposizione per affrontarle al meglio.


Per partecipare occorre registrarsi al seguente link: https://marketing.cna.it/webinar-cna-agroalimentare/
Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
Grazie alla CNA di Roma il corso può essere utilizzato anche da associati e associate della CNA di Rieti

Un corso di formazione di quattro moduli pratici per apprendere le ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น'๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ e rilanciare il business della tua attività:

โœ… ๐—Ÿ’๐—”๐—•๐—– ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ’๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—˜๐—ก๐—ญ๐—” ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ๐—˜
๐Ÿ—“๏ธ 3 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

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๐Ÿ—“๏ธ 10 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

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๐Ÿ—“๏ธ 17 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

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๐Ÿ—“๏ธ 24 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

Per maggiori informazioni;
Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.
La scadenza non riguarda i contribuenti che sono stati riammessi alla rottamazione quater che potranno eseguire i pagamenti secondo il piano che sarà comunicato dalla Riscossione entro il 30 giugno.
Autore: 7e37d554_user 29 maggio 2025
Quest’anno il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è fissato per ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ด๐—ป๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ.
Entro questa data i soggetti obbligati dovranno presentare il MUD attraverso una ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, nella quale indicare la ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐˜๐—ฎ' e la ๐˜๐—ถ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฎ di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

๐—–๐—ต๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐— ๐—จ๐——
Ecco le tipologie di imprese ed enti che hanno l’obbligo di compilazione ed invio del MUD.
• Imprese ed enti ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ;
• Imprese ed enti che hanno ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚' ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
• I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

๐—Ÿ๐—ฎ ๐—–๐—ก๐—” ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฅ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ถ ๐—ฒ' ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐— ๐—จ๐——.
Tel. 0746251082
Cell. 3483997199
Email formichetti.fra@gmail.com
Autore: 7e37d554_user 22 maggio 2025
Posticipazione scadenza domande 17 Giugno.
Il MIMIT ha organizzato un nuovo webinar informativo il giorno 28 maggio alle ore 10.00.

La partecipazione è possibile previa registrazione al link:

I dettagli del bando:
Autore: 7e37d554_user 21 maggio 2025

๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐จ๐ฅ๐ž, ๐ฌ๐œ๐š๐๐ž๐ง๐ณ๐ž ๐ž ๐ฆ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Per saperne di più
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