‼️DAL 26 MAGGIO‼️ OBBLIGO ADOZIONE CCNL NEI CANTIERI PER BONUS FISCALI
- Autore: 7e37d554_user
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- 10 mar, 2022

‼️DAL 26 MAGGIO‼️OBBLIGO ADOZIONE CCNL NEI CANTIERI PER BONUS FISCALI:
ECOBONUS
SISMABONUS
BONUS RISTRUTTURAZIONI
BONUS RISPARMIO ENERGETICO
BONUS FACCIATE
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
BONUS AREE VERDI
BONUS ADEGUAMENTO POSTI DI LAVORO
Per i lavori avviati a partire dal 26/05/2022 obbligatorio ai fini dei bonus fiscali edilizi stipulare contratti di appalto con datori di lavori che applicano i CCNL di settore. Indicazioni da riportare anche in fattura.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2022 è stato pubblicato il D.L. 25/02/2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.
Tra le varie misure, il provvedimento introduce il nuovo comma 43-bis, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), concernente l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi.
AMBITO APPLICATIVO, CANTIERI COINVOLTI -Rientrano nell’ambito applicativo della norma tutti e “cantieri temporanei o mobili”, intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza). Si intendono quindi “lavori edili o di ingegneria civile”, in base al suddetto Allegato X:
- i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
BONUS COINVOLTI -Rientrano nell’ambito applicativo della norma i lavori per:
- Super-Ecobonus e Super-Sismabonus (Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico);
- Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986);
- Ecobonus ordinario (Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus));
- Sismabonus ordinario (Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione);
- Bonus facciate (Detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (Bonus facciate));
- Nuovo bonus 2022 Barriere architettoniche (Bonus fiscale 2022 interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche);
- Bonus mobili (art. 16 del D.L. 34/2020, comma 2);
- Bonus “aree verdi” (art. 1 della L. 205/2017, commi 12-15);
- Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. 34/2020).
VIGENZA -Le nuove norme si applicano per i lavori avviati a partire dal 26/05/2022 (novantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta del D.L. 13/2022 in commento).
MODALITÀ APPLICATIVE -Per il riconoscimento dei bonus occorre che:
- nel contratto di appalto sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il CCNL indicato nel contratto di appalto deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;
- il soggetto che rilascia il Visto di conformità verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;
- a sua volta, l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.


Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.
I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.
Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:
- Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;
- Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;
- Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.
Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.







𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞, 𝐬𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.