CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO AUTOMATICO: al VIA i PAGAMENTI per IMPRESE e PROFESSIONISTI
- Autore: Cliente
- •
- 17 giu, 2021

Partono da oggi, 16 giugno, i bonifici del contributo a fondo perduto
automatico del decreto Sostegni bis. I pagamenti sono a favore delle
imprese e dei professionisti che hanno richiesto e ottenuto il
contributo del primo decreto Sostegni. Il nuovo aiuto, riconosciuto
senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, è di importo pari al
precedente. Il nuovo ristoro economico spetta esclusivamente ai
soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021,
data di entrata in vigore del decreto Sostegnibis, e se il precedente
contributo non è stato indebitamente percepito né restituito. Sarà
poi il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per
il riconoscimento dell’aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno.
Si apre ufficialmente la tornata dei contributi del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021).
La nuova stagione debutta oggi, 16 giugno 2021, con il pagamento dei contributi automatici.
Il nuovo aiuto sarà riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, senza
necessità di presentare un’ulteriore istanza, alle imprese e ai
professionisti che hanno richiesto entro lo scorso 28 maggio 2021 ed
ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni (D.L. 41/2021, art.
1).
Poi sarà il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le
domande per il riconoscimento dell’aiuto potranno essere inoltrate dal
23 giugno, con i primi pagamenti ai primi di luglio.
A chiudere il cerchio sarà il contributo perequativo, la cui partenza è prevista per la fine dell’estate.
Pagamento del contributo automatico.
Dal 16 giugno, quindi, parte il pagamento del contributo automatico del decreto Sostegni bis (art. 1, commi 1-4, D.L. 73/2021).
Il nuovo aiuto spetta a tutti i soggetti che hanno la partita IVA
attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del
decreto Sostegni bis) che hanno richiesto e ottenuto il contributo del
primo decreto Sostegni e che non hanno indebitamente percepito o non
hanno restituito il precedente contributo.
Il nuovo contributo è di
importo pari al 100% del contributo spettante in base al primo decreto
Sostegni ed è corrisposto dell’Agenzia delle Entrate con la stessa
modalità scelta per il precedente.
Pertanto. Se per il contributo a
fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione
tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del
decreto Sostegni bis sarà accreditato sul medesimo conto corrente
bancario o postale.
Se, invece, per il precedente contributo si era
scelto l’utilizzo in compensazione anche il nuovo contributo automatico
del decreto Sostegni bis sarà riconosciuto sotto forma di credito
d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Si
sottolinea che questo contributo automatico non concorre alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla
formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva
ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61,
TUIR) e dei componenti negativi (art. 109, comma 5, Tuir).
Leggi
anche Fondo perduto con nuovi meccanismi di calcolo: in arrivo
indennizzi automatici, alternativi e reddituali Contributo alternativo
Secondo quanto anticipato dal Ministro dell’Economia lo scorso 7 giugno
in audizione presso la
Commissione Bilancio della Camera, dal 23
giugno 2021 si aprirà lo sportello per la presentazione delle domande
per il contributo alternativo.
Tale aiuto potrà essere richiesto da
tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o
producono reddito agrario, titolari di partita IVA già attiva alla data
del 26 maggio 2021 e residenti in Italia, con ricavi o compensi 2019 non
superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e il cui ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020
al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31
marzo 2020.
Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata
alla data alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici di cui
all’art. 74 del TUIR e soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR,
ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari
finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo del primo decreto
Sostegni, il contributo alternativo è determinato applicando alla
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile
2019-31 marzo 2020 le seguenti percentuali:
- 60%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo del primo
decreto Sostegni, invece, alla differenza tra l’ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi (1° aprile 2020 - 31
marzo 2021 e 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020) si applicano le seguenti
percentuali:
- 90%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;
- 70%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a
400.000 euro e minori o 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019
sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000
di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
La domanda per ottenere il contributo alternativo dovrà essere
presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con
apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Le
richieste potranno essere inoltrate anche dai soggetti che beneficiano
del contributo automatico. In tal caso, il contributo automatico già
corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia
delle entrate verrà scomputato da quello alternativo. Se dall’istanza
per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo
inferiore rispetto a quello “automatico”, l’Agenzia non darà seguito
all’istanza stessa.
Contributo perequativo
Sempre stando a quanto affermato dal Ministro dell’Economia, appuntamento, invece, a fine estate con il contributo perequativo.
Tale contributo - subordinato all’autorizzazione della Commissione europea – spetta:
- esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui
all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi o compensi non
superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente
a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i
soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare), con
partita Iva attiva al 26 maggio 2021;
- a condizione che vi sia un
peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in
corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale
che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e
delle finanze.
L’ammontare di tale contributo è determinato
applicando alla differenza tra il risultato economico d’esercizio
relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello
relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
- al
netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia
delle Entrate (ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020, degli articoli
59 e 60 del D.L. n. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del D.L.
n. 137/2020, dell’art. 2 del
D.L. n. 172/2020, dell’art. 1 del D.L.
n. 41/2021), compreso il contributo automatico e il contributo
alternativo - la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo potrà essere richiesto soltanto se la dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà
presentata entro il 10 settembre 2021.


Tel. 0746251082

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