CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO AUTOMATICO: al VIA i PAGAMENTI per IMPRESE e PROFESSIONISTI

  • Autore: Cliente
  • 17 giu, 2021

Partono da oggi, 16 giugno, i bonifici del contributo a fondo perduto automatico del decreto Sostegni bis. I pagamenti sono a favore delle imprese e dei professionisti che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni. Il nuovo aiuto, riconosciuto senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, è di importo pari al precedente. Il nuovo ristoro economico spetta esclusivamente ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegnibis, e se il precedente contributo non è stato indebitamente percepito né restituito. Sarà
poi il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per il riconoscimento dell’aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno.
Si apre ufficialmente la tornata dei contributi del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021).
La nuova stagione debutta oggi, 16 giugno 2021, con il pagamento dei contributi automatici.
Il nuovo aiuto sarà riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, alle imprese e ai professionisti che hanno richiesto entro lo scorso 28 maggio 2021 ed ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni (D.L. 41/2021, art. 1).
Poi sarà il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per il riconoscimento dell’aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno, con i primi pagamenti ai primi di luglio.
A chiudere il cerchio sarà il contributo perequativo, la cui partenza è prevista per la fine dell’estate.
Pagamento del contributo automatico.
Dal 16 giugno, quindi, parte il pagamento del contributo automatico del decreto Sostegni bis (art. 1, commi 1-4, D.L. 73/2021).
Il nuovo aiuto spetta a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis) che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni e che non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito il precedente contributo.
Il nuovo contributo è di importo pari al 100% del contributo spettante in base al primo decreto Sostegni ed è corrisposto dell’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente.
Pertanto. Se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà accreditato sul medesimo conto corrente bancario o postale.
Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Si sottolinea che questo contributo automatico non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61, TUIR) e dei componenti negativi (art. 109, comma 5, Tuir).
Leggi anche Fondo perduto con nuovi meccanismi di calcolo: in arrivo indennizzi automatici, alternativi e reddituali Contributo alternativo Secondo quanto anticipato dal Ministro dell’Economia lo scorso 7 giugno in audizione presso la
Commissione Bilancio della Camera, dal 23 giugno 2021 si aprirà lo sportello per la presentazione delle domande per il contributo alternativo.
Tale aiuto potrà essere richiesto da tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA già attiva alla data del 26 maggio 2021 e residenti in Italia, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR e soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, il contributo alternativo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 le seguenti percentuali:
- 60%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, invece, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020) si applicano le seguenti percentuali:
- 90%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;
- 70%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
La domanda per ottenere il contributo alternativo dovrà essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Le richieste potranno essere inoltrate anche dai soggetti che beneficiano del contributo automatico. In tal caso, il contributo automatico già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello alternativo. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto a quello “automatico”, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.
Contributo perequativo
Sempre stando a quanto affermato dal Ministro dell’Economia, appuntamento, invece, a fine estate con il contributo perequativo.
Tale contributo - subordinato all’autorizzazione della Commissione europea – spetta:
- esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare), con partita Iva attiva al 26 maggio 2021;
- a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
- al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020, degli articoli 59 e 60 del D.L. n. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020, dell’art. 2 del
D.L. n. 172/2020, dell’art. 1 del D.L. n. 41/2021), compreso il contributo automatico e il contributo alternativo - la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo potrà essere richiesto soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021.

Autore: 7e37d554_user 10 giugno 2025
A seguito dell’innalzamento delle temperature nella stagione estiva, la Regione Lazio, con ordinanza del Presidente Francesco Rocca, ha disposto il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, con efficacia dal 05 Giugno 2025 e fino al 31 agosto 2025, in presenza di temperature superiori a 35°C o comunque in condizioni di temperatura percepita superiore, come nei casi di utilizzo di materiali o macchinari che generano ulteriore calore o in ambienti non protetti dal sole. Le aziende sono tenute a valutare attentamente le condizioni microclimatiche e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a tali rischi. Si segnala che è possibile attivare l’intervento del proprio ammortizzatore sociale di settore FSBA ( per imprese artigiane non edili ) CIGO ( per imprese edili o industriali ) FIS ( per imprese del terziario ).
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025

Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.

I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.

Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:

-      Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;

-      Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;

-      Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.

Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.

LINK: https://irp.cdn-website.com/7e37d554/files/uploaded/175262_25_Avviso-ristori-Appennini-revUL_AS_signed.pdf

Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
Il prossimo 10 giugno con inizio alle ore 14.30 il webinar, in collaborazione con il Ce.Di.SA., nel corso del quale verrà illustrato il Regolamento (UE) 2025/40 in materia di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, introduce una serie di obblighi specifici per le imprese del settore alimentare, con il duplice obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio generati e promuovere l’uso di materiali sostenibili.

Vi ricordo che questo seminario rientra nel ciclo di talk ispirazionali “Immaginare il futuro dell’impresa agroalimentare” che vuole offrire ai nostri associati un’idea ampia delle sfide che ci attendono, ma anche degli strumenti che già abbiamo a disposizione per affrontarle al meglio.


Per partecipare occorre registrarsi al seguente link: https://marketing.cna.it/webinar-cna-agroalimentare/
Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
Grazie alla CNA di Roma il corso può essere utilizzato anche da associati e associate della CNA di Rieti

Un corso di formazione di quattro moduli pratici per apprendere le ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น'๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ e rilanciare il business della tua attività:

โœ… ๐—Ÿ’๐—”๐—•๐—– ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ’๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—˜๐—ก๐—ญ๐—” ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ๐—˜
๐Ÿ—“๏ธ 3 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

โœ… ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—Ÿ๐—”๐—ฅ๐—˜ ๐—–๐—ข๐—ก ๐—Ÿ’๐—”๐—œ: ๐—ง๐—˜๐—–๐—ก๐—œ๐—–๐—›๐—˜ ๐——๐—œ ๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ฅ๐—ข๐—š๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜
๐Ÿ—“๏ธ 10 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

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๐Ÿ—“๏ธ 17 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

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๐Ÿ—“๏ธ 24 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

Per maggiori informazioni;
Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.
La scadenza non riguarda i contribuenti che sono stati riammessi alla rottamazione quater che potranno eseguire i pagamenti secondo il piano che sarà comunicato dalla Riscossione entro il 30 giugno.
Autore: 7e37d554_user 29 maggio 2025
Quest’anno il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è fissato per ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ด๐—ป๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ.
Entro questa data i soggetti obbligati dovranno presentare il MUD attraverso una ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, nella quale indicare la ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐˜๐—ฎ' e la ๐˜๐—ถ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฎ di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

๐—–๐—ต๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐— ๐—จ๐——
Ecco le tipologie di imprese ed enti che hanno l’obbligo di compilazione ed invio del MUD.
• Imprese ed enti ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ;
• Imprese ed enti che hanno ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚' ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
• I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

๐—Ÿ๐—ฎ ๐—–๐—ก๐—” ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฅ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ถ ๐—ฒ' ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐— ๐—จ๐——.
Tel. 0746251082
Cell. 3483997199
Email formichetti.fra@gmail.com
Autore: 7e37d554_user 22 maggio 2025
Posticipazione scadenza domande 17 Giugno.
Il MIMIT ha organizzato un nuovo webinar informativo il giorno 28 maggio alle ore 10.00.

La partecipazione è possibile previa registrazione al link:

I dettagli del bando:
Autore: 7e37d554_user 21 maggio 2025

๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐จ๐ฅ๐ž, ๐ฌ๐œ๐š๐๐ž๐ง๐ณ๐ž ๐ž ๐ฆ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Per saperne di più
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