CERTIFICAZIONE SOASUPERBONUS E BONUS EDILIZI DECORRENZA E OBBLIGATORIETA'LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, alla luce della recente disposizione inserita all’art. 2-ter del D.L. 11/2023 (Legge di conversione n. 38/2023) e, quindi tenendo conto dell’interpretazione autentica della norma di cui all’art. 10-bis del D.L. 21/2022.
L’art. 10-bis del D.L. 21/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022) ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali, per gli interventi ricompresi negli artt. 119 e 121 co. 2 del DL. 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) l’obbligo, a carico delle imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.
CHIARIMENTI
Obbligo della certificazione SOA
Viene ribadito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;
b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Terminata tale fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.
In particolare, si specifica che, nel caso in cui i lavori siano stati affidati ad imprese che hanno solo documentato l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.
Decorrenza
In merito alla decorrenza dell’obbligo della certificazione SOA, in linea con quanto già sostenuto dall’Ance e indicato nel DL cessioni crediti, viene specificato che:
• per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis (avvio procedura SOA o attestazione SOA) anche successivamente al 1° luglio 2023;
• per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa. Per tali contratti, le condizioni SOA si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
• per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023, infine, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Riconoscimento degli incentivi fiscali
Viene specificato che:
• per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute:
o fino al 31 dicembre 2022;
o negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;
contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
o fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;
o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
• per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione; o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
• per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 10-bis, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.
Ambito di applicazione
L’AdE specifica che le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio.
Inoltre, viene chiarito che le condizioni SOA non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari (art. 16-bis, co. 3, del TUIR) e a quello di “case antisismiche” cd. Sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013).
Lavori di importo superiore a 516.000 euro
La Circolare specifica che il riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro si deve intendere al netto dell’IVA.
Inoltre, nell’ipotesi in cui tali lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto che stabilisce il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per il 2026, nei giorni festivi ed in altri giorni particolari per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. Il CALENDARIO 2026, contiene un monte ore complessivo di divieti pari a 975 ore (- 6 rispetto al 2025) di cui 84 (- 81 ore rispetto al 2025) ricadenti in giorni infrasettimanali (compresi tra i lunedì ed i venerdì). SCARICA IL CALENDARIO: https://irp.cdn-website.com/.../calendario-dei-divieti-di... Per maggiori informazioni visita il sito mit.gov.it

Tutti i mercoledì dalle 14:30 alle 17 nella sede di Rieti Sarà possibile sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento utilizzando la convenzione che prevede il riconoscimento della riduzione tariffaria massima che stabilisce una nuova percentuale pari al 27%, quale beneficio associativo per le imprese associate alla CNA e previa presentazione dell’attestato d’iscrizione. È necessario pagare una licenza SIAE nei seguenti casi: Musica: se negli ambienti di lavoro viene diffusa musica, sia tramite impianti audio, radio, televisione o piattaforme streaming. Contenuti video o multimediali: se un salone di acconciatura o un centro estetico utilizza contenuti video, filmati, o altre opere protette da diritto d’autore per intrattenere i clienti. Eventi o spettacoli: se l’attività offre spettacoli dal vivo, come concerti, eventi di moda, esibizioni artistiche o performance che includono musica, danze o altre forme artistiche protette da diritto d’autore. SIAE ha tariffe diverse a seconda del tipo di attività e della superficie dell’esercizio commerciale e l’importo varia in base alla dimensione del locale, al numero di persone coinvolte e all’uso della musica. È possibile consultare di seguito la scheda con le tariffe per negozi, esercizi artigiani, commerciali: https://irp.cdn-website.com/.../DOC-20250122-WA0005..pdf Puoi prenotare un appuntamento chiamando 0746 251082 348 3208498 Oppure inviando una mail a cna.rieti@tiscali.it

Contributi a fondo perduto per progetti mirati al miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro Data scadenza Bando 27/02/2026 L'INAIL ha pubblicato l’edizione 2025 del Bando ISI, che finanzia progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative. Possono partecipare al bando tutte le imprese con almeno 1 ULA (unità lavorativa annua) nel 2025, anche quelle individuali, che abbiano sede nel territorio regionale/provinciale e siano iscritte alla CCIAA, con un minimo di 130 punti, calcolato in base a: - dimensione aziendale - tipologia di lavorazione svolta e sua rischiosità - tipologia di intervento/asse scelto Se il punteggio minimo non fosse raggiungibile in base a questi requisiti l’impresa potrà: richiedere la condivisione del progetto a parti sociali, Ente Bilaterale e/o informativa al RLS /RLST; adottare una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/08 e s.m.i.; adottare un sistema di gestione certificato o di un MOG-SSL asseverato o altre attestazioni. Sono escluse dalla possibilità di partecipare: le imprese che abbiano già ottenuto gli incentivi nei bandi dal 2022 al 2024 (eccetto quelle che abbiano partecipato per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) quelle condannate per violazione delle norme sulla salute e la sicurezza o per aver determinato malattie professionali. Gli Assi di finanziamento previsti dal bando sono cinque: Riduzione dei rischi tecnopatici: โInterventi su rischio chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale di carichi e persone, anche nel settore della pesca. 1.2 – Modelli organizzativi e responsabilità sociale: Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza (ISO 45001), modelli organizzativi ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, anche con procedure semplificate per MPMI. โRiduzione dei rischi infortunistici: Sostituzione di macchine obsolete, trattori agricoli/forestali, interventi per lavori in quota, spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento. โBonifica da amianto: Rimozione e rifacimento di coperture e controsoffitti in cemento-amianto Micro e piccole imprese (specifici codici ATECO): โSostituzione di macchine e apparecchi elettrici pericolosi, riduzione del rischio da polveri di legno โAgricoltura: Progetti per micro e piccole imprese della produzione agricola primaria. I contributi previsti sono a fondo perduto nella seguente misura: 65% fino a 130mila euro (Assi 1–4) 80% a fondo perduto: per i giovani agricoltori (Asse 5) per i progetti di modelli organizzativi (Asse 1.2) La grande novità del bando 2025 consiste nella possibilità di realizzare un intervento aggiuntivo accanto a quello principale. In particolare: Assi 1.1 e 4: adozione sistema di gestione SSL UNI EN ISO 45001:2023 Asse 2: DPI intelligenti o moduli prefabbricati per la protezione da rischi meteoclimatici Asse 3: coperture a verde o impianti fotovoltaici fino a 20 kW Entro il 27 febbraio 2026 saranno comunicate le date di apertura e chiusura della procedura informatica per inviare le domande. Per ulteriori informazioni contatta la CNA Tel. 0746 251082 Cell. 348 3208498

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