CERTIFICAZIONE SOASUPERBONUS E BONUS EDILIZI DECORRENZA E OBBLIGATORIETA'LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- Autore: 7e37d554_user
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- 26 apr, 2023

Con la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, alla luce della recente disposizione inserita all’art. 2-ter del D.L. 11/2023 (Legge di conversione n. 38/2023) e, quindi tenendo conto dell’interpretazione autentica della norma di cui all’art. 10-bis del D.L. 21/2022.
L’art. 10-bis del D.L. 21/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022) ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali, per gli interventi ricompresi negli artt. 119 e 121 co. 2 del DL. 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) l’obbligo, a carico delle imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.
CHIARIMENTI
Obbligo della certificazione SOA
Viene ribadito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;
b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Terminata tale fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.
In particolare, si specifica che, nel caso in cui i lavori siano stati affidati ad imprese che hanno solo documentato l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.
Decorrenza
In merito alla decorrenza dell’obbligo della certificazione SOA, in linea con quanto già sostenuto dall’Ance e indicato nel DL cessioni crediti, viene specificato che:
• per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis (avvio procedura SOA o attestazione SOA) anche successivamente al 1° luglio 2023;
• per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa. Per tali contratti, le condizioni SOA si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
• per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023, infine, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Riconoscimento degli incentivi fiscali
Viene specificato che:
• per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute:
o fino al 31 dicembre 2022;
o negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;
contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
o fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;
o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
• per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione; o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
• per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 10-bis, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.
Ambito di applicazione
L’AdE specifica che le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio.
Inoltre, viene chiarito che le condizioni SOA non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari (art. 16-bis, co. 3, del TUIR) e a quello di “case antisismiche” cd. Sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013).
Lavori di importo superiore a 516.000 euro
La Circolare specifica che il riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro si deve intendere al netto dell’IVA.
Inoltre, nell’ipotesi in cui tali lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

La misura prevede l'erogazione di un contributo in denaro a sostegno dell'acquisto di veicoli commerciali pesanti ad elevata sostenibilità ambientale.
A chi si rivolge
L'incentivo si rivolge alle imprese italiane iscritte all'Albo ed al REN che effettuano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Cosa prevede
Prevede il riconoscimento di un contributo in denaro a sostegno dell'acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità ambientale (elettrici, ibridi, alimentati a GNL, a LNG).
Il contributo è fissato in una somma fissa prestabilita, determinata sulla base della tipologia del veicolo e della massa complessiva dello stesso.
Sono previsti incrementi del contributo se l'acquisto è contestuale alla rottamazione di un veicolo obsoleto.
Per saperne di più : https://search.app/MZSdcrpaQDMFExGQ9

Quest’anno il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è fissato per ๐ฆ๐ฎ๐ฏ๐ฎ๐๐ผ ๐ฎ๐ด ๐ด๐ถ๐๐ด๐ป๐ผ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฑ.
Entro questa data i soggetti obbligati dovranno presentare il MUD attraverso una ๐ฐ๐ผ๐บ๐๐ป๐ถ๐ฐ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ, nella quale indicare la ๐พ๐๐ฎ๐ป๐๐ถ๐๐ฎ' e la ๐๐ถ๐ฝ๐ผ๐น๐ผ๐ด๐ถ๐ฎ di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.
๐๐ต๐ถ ๐ฑ๐ฒ๐๐ฒ ๐ฝ๐ฟ๐ฒ๐๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐ฟ๐ฒ ๐ถ๐น ๐ ๐จ๐
Ecco le tipologie di imprese ed enti che hanno l’obbligo di compilazione ed invio del MUD.
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Imprese ed enti ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐ฑ๐๐๐๐ผ๐ฟ๐ถ ๐ถ๐ป๐ถ๐๐ถ๐ฎ๐น๐ถ ๐ฑ๐ถ ๐ฟ๐ถ๐ณ๐ถ๐๐๐ถ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ฐ๐ผ๐น๐ผ๐๐ถ;
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Imprese ed enti che hanno ๐ฝ๐ถ๐' ๐ฑ๐ถ ๐ฑ๐ถ๐ฒ๐ฐ๐ถ ๐ฑ๐ถ๐ฝ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ป๐๐ถ ๐ฒ ๐๐ผ๐ป๐ผ ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐ฑ๐๐๐๐ผ๐ฟ๐ถ ๐ถ๐ป๐ถ๐๐ถ๐ฎ๐น๐ถ ๐ฑ๐ถ ๐ฟ๐ถ๐ณ๐ถ๐๐๐ถ ๐ป๐ผ๐ป ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ฐ๐ผ๐น๐ผ๐๐ถ derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
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Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
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Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
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Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
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I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
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I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
๐๐ฎ ๐๐ก๐ ๐ฑ๐ถ ๐ฅ๐ถ๐ฒ๐๐ถ è ๐ฎ ๐ฑ๐ถ๐๐ฝ๐ผ๐๐ถ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ ๐๐๐ฝ๐ฝ๐ผ๐ฟ๐๐ฎ๐ฟ๐ฒ ๐น๐ฒ ๐ถ๐บ๐ฝ๐ฟ๐ฒ๐๐ฒ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ ๐น๐ฎ ๐ฝ๐ฟ๐ฒ๐๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ ๐จ๐.
Tel. 0746251082
Tel. 0746251082
Cell. 3483997199
Email formichetti.fra@gmail.com

Ogni mercoledì in CNA dalle 14,30 alle 17,30 oppure in altri giorni su appuntamento.
Lo sportello è la risposta alle esigenze delle aziende che sempre più frequentemente hanno bisogno di conseguire certificazioni di qualità.
Le certificazioni sono attestazioni, rilasciate da enti terzi indipendenti, che dimostrano la conformità di un prodotto, processo, servizio o sistema di gestione a specifiche norme o requisiti.
La decisione di certificarsi può essere legata a una scelta spontanea dell'azienda oppure alla richiesta delle aziende
clienti o, ancora, ai requisiti richiesti dai bandi per la partecipazione a gare d'appalto o a bandi per ottenere incentivi.
clienti o, ancora, ai requisiti richiesti dai bandi per la partecipazione a gare d'appalto o a bandi per ottenere incentivi.
Alcuni esempi di certificazioni:
ISO 9001- Sistema di gestione per la qualità.
ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale.
ISO 45001 - Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
Per conseguire la certificazione UNI/PdR 125, certificazione della parità di genere, sono ancora disponibili incentivi.
Per informazioni o prenotare un appuntamento:
Tel. 0746 251082
Cell. 348 3208496

Presentazione delle Domande tramite la piattaforma GeCoWEB fino alle ore 17:00 del 3 giugno 2025.
Il bando della Regione Lazio è rivolto alle imprese femminili, come definite dalla legislazione, costituite e costituende e alle lavoratrici autonome.
Agevolazione e Costi Ammissibili
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto,riconosciuto a titolo di “de minimis” (Reg. (UE) 2023/2831) nella
misura massima di 100.000 euro per singola PMI femminile e con una percentuale sul totale dei costi ammissibili
compresa fra il 30% e il 60%.
I progetti devono includere spese da rendicontare per almeno 30.000 euro, che possono comprendere:
a) investimenti materiali e immateriali e canoni per nuove soluzioni digitali
b) spese per l’adeguamento dei locali adibiti a sede operativa - max 20% di a)
c) spese per servizi qualificati e strategici “una tantum” - max 20% di a)
Sono inoltre riconosciuti automaticamente costi del personale e spese generali calcolati a forfait, in misura
complessivamente pari al 20% delle spese da rendicontare.
I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi dalla loro approvazione.
Scarica la scheda sintetica

Il 15 aprile u.s. il Ministero dell’Ambiente ha incontrato le associazioni di categoria e
i soggetti obbligati alla raccolta degli PFU, per comunicare e presentare l’imminente partenza del registro informatico produttori, che dovrebbe essere operativo a partire da 7 maggio. Uno strumento importante, molto atteso dal nostro settore, che si spera possa contribuire in maniera significativa, ad una gestione più trasparente ed efficace della filiera. Un cambiamento sicuramente utile per la gestione futura, ma che oggi non risolve l’emergenza persistente a causa dei ritardi nella raccolta degli PFU. Proprio oggi si apre infatti il periodo del cambio gomme stagionale, che rischia di peggiorare una situazione già gravosa, con grande preoccupazione delle aziende di rivendita di pneumatici. A margine della riunione, CNA è intervenuta per segnalare la situazione di disagio delle imprese, che ha raggiunto livelli di criticità estremamente preoccupanti. Solo negli ultimi 3 giorni oltre 200 imprese hanno inviato segnalazioni sui ritardi nella raccolta, che superano i nove mesi di attesa con una giacenza media superiore alle 400 unità. CNA ha chiesto nuovamente al Ministero di intervenire con urgenza per far partire un’immediata raccolta extra, che nel 2024 di fatto non c’è stata. Ha chiesto inoltre di riaprire il tavolo di confronto, necessario per individuare le soluzioni strutturali più volte richieste al fine di evitare il procedere con una logica emergenziale.

Il settore agroalimentare italiano è una delle eccellenze del Made in Italy, riconosciuto a livello mondiale per la qualità dei suoi prodotti e per l'integrazione tra tradizione e innovazione.
Abbiamo progettato, in collaborazione con Fondazione Ecipa e Sapienza Università di Roma, un programma di formazione che intende fornirvi gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare con successo le sfide di un mercato competitivo e in continua trasformazione dove le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale hanno un impatto significativo su tutto il processo produttivo e distributivo dell’intera filiera.
Il corso è articolato in sei lezioni, della durata di due ore ciascuna, che si svolgeranno online.
La prima lezione è il prossimo mercoledì 7 maggio alle ore 16.00.
Per registrarvi occorre iscriversi al seguente link https://eventi.formerete.it/iscrizioni/ai-agroalimentare

Se hai ricevuto un Avviso di Avvenuta Ricezione da parte di un ente tramite SEND, ma non riesci ad accedere agli atti notificati, da oggi puoi ritirarne una copia cartacea presso il CAF CNA.
Le notifiche SEND sono comunicazioni a valore legale, come esiti di pratiche, rimborsi, multe o avvisi di accertamento tributi che provengono dalle amministrazioni.
Presso le nostre sede puoi:
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Ritirare la copia cartacea dell’atto notificato
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Rieti, Piazza Cavour 54.
Tel 0746 251082
Passo Corese
Via Servilia 18
Tel 0765 484067

Presentaci una (o più) persone che desiderano far parte della rete vendita di Enegan e se entreranno effettivamente a farne parte e raggiungeranno per la prima volta l'obiettivo minimo di produzione previsto dai piani provvigionali, tu riceverai un bonus una tantum di 1.000 € nella bolletta di luce o di gas.
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