CERTIFICAZIONE SOASUPERBONUS E BONUS EDILIZI DECORRENZA E OBBLIGATORIETA'LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

  • Autore: 7e37d554_user
  • 26 apr, 2023
Con la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, alla luce della recente disposizione inserita all’art. 2-ter del D.L. 11/2023 (Legge di conversione n. 38/2023) e, quindi tenendo conto dell’interpretazione autentica della norma di cui all’art. 10-bis del D.L. 21/2022.
L’art. 10-bis del D.L. 21/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022) ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali, per gli interventi ricompresi negli artt. 119 e 121 co. 2 del DL. 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) l’obbligo, a carico delle imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.

CHIARIMENTI

Obbligo della certificazione SOA
Viene ribadito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;
b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Terminata tale fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.
In particolare, si specifica che, nel caso in cui i lavori siano stati affidati ad imprese che hanno solo documentato l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.

Decorrenza
In merito alla decorrenza dell’obbligo della certificazione SOA, in linea con quanto già sostenuto dall’Ance e indicato nel DL cessioni crediti, viene specificato che:
• per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis (avvio procedura SOA o attestazione SOA) anche successivamente al 1° luglio 2023;
• per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa. Per tali contratti, le condizioni SOA si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
• per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023, infine, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Riconoscimento degli incentivi fiscali
Viene specificato che:
• per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute:
o fino al 31 dicembre 2022;
o negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;
contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
o fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;
o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
• per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione; o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
• per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 10-bis, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.

Ambito di applicazione
L’AdE specifica che le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio.
Inoltre, viene chiarito che le condizioni SOA non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari (art. 16-bis, co. 3, del TUIR) e a quello di “case antisismiche” cd. Sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013).
Lavori di importo superiore a 516.000 euro
La Circolare specifica che il riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro si deve intendere al netto dell’IVA.
Inoltre, nell’ipotesi in cui tali lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Autore: 7e37d554_user 10 giugno 2025
A seguito dell’innalzamento delle temperature nella stagione estiva, la Regione Lazio, con ordinanza del Presidente Francesco Rocca, ha disposto il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, con efficacia dal 05 Giugno 2025 e fino al 31 agosto 2025, in presenza di temperature superiori a 35°C o comunque in condizioni di temperatura percepita superiore, come nei casi di utilizzo di materiali o macchinari che generano ulteriore calore o in ambienti non protetti dal sole. Le aziende sono tenute a valutare attentamente le condizioni microclimatiche e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a tali rischi. Si segnala che è possibile attivare l’intervento del proprio ammortizzatore sociale di settore FSBA ( per imprese artigiane non edili ) CIGO ( per imprese edili o industriali ) FIS ( per imprese del terziario ).
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025

Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.

I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.

Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:

-      Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;

-      Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;

-      Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.

Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.

LINK: https://irp.cdn-website.com/7e37d554/files/uploaded/175262_25_Avviso-ristori-Appennini-revUL_AS_signed.pdf

Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
Il prossimo 10 giugno con inizio alle ore 14.30 il webinar, in collaborazione con il Ce.Di.SA., nel corso del quale verrà illustrato il Regolamento (UE) 2025/40 in materia di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, introduce una serie di obblighi specifici per le imprese del settore alimentare, con il duplice obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio generati e promuovere l’uso di materiali sostenibili.

Vi ricordo che questo seminario rientra nel ciclo di talk ispirazionali “Immaginare il futuro dell’impresa agroalimentare” che vuole offrire ai nostri associati un’idea ampia delle sfide che ci attendono, ma anche degli strumenti che già abbiamo a disposizione per affrontarle al meglio.


Per partecipare occorre registrarsi al seguente link: https://marketing.cna.it/webinar-cna-agroalimentare/
Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
Grazie alla CNA di Roma il corso può essere utilizzato anche da associati e associate della CNA di Rieti

Un corso di formazione di quattro moduli pratici per apprendere le ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น'๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ e rilanciare il business della tua attività:

โœ… ๐—Ÿ’๐—”๐—•๐—– ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ’๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—˜๐—ก๐—ญ๐—” ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ๐—˜
๐Ÿ—“๏ธ 3 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

โœ… ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—Ÿ๐—”๐—ฅ๐—˜ ๐—–๐—ข๐—ก ๐—Ÿ’๐—”๐—œ: ๐—ง๐—˜๐—–๐—ก๐—œ๐—–๐—›๐—˜ ๐——๐—œ ๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ฅ๐—ข๐—š๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜
๐Ÿ—“๏ธ 10 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

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๐Ÿ—“๏ธ 17 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

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๐Ÿ—“๏ธ 24 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

Per maggiori informazioni;
Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.
La scadenza non riguarda i contribuenti che sono stati riammessi alla rottamazione quater che potranno eseguire i pagamenti secondo il piano che sarà comunicato dalla Riscossione entro il 30 giugno.
Autore: 7e37d554_user 29 maggio 2025
Quest’anno il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è fissato per ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ด๐—ป๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ.
Entro questa data i soggetti obbligati dovranno presentare il MUD attraverso una ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, nella quale indicare la ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐˜๐—ฎ' e la ๐˜๐—ถ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฎ di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

๐—–๐—ต๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐— ๐—จ๐——
Ecco le tipologie di imprese ed enti che hanno l’obbligo di compilazione ed invio del MUD.
• Imprese ed enti ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ;
• Imprese ed enti che hanno ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚' ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
• I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

๐—Ÿ๐—ฎ ๐—–๐—ก๐—” ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฅ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ถ ๐—ฒ' ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐— ๐—จ๐——.
Tel. 0746251082
Cell. 3483997199
Email formichetti.fra@gmail.com
Autore: 7e37d554_user 22 maggio 2025
Posticipazione scadenza domande 17 Giugno.
Il MIMIT ha organizzato un nuovo webinar informativo il giorno 28 maggio alle ore 10.00.

La partecipazione è possibile previa registrazione al link:

I dettagli del bando:
Autore: 7e37d554_user 21 maggio 2025

๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐จ๐ฅ๐ž, ๐ฌ๐œ๐š๐๐ž๐ง๐ณ๐ž ๐ž ๐ฆ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Per saperne di più
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