CERTIFICAZIONE SOASUPERBONUS E BONUS EDILIZI DECORRENZA E OBBLIGATORIETA'LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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- 26 apr, 2023

Con la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, alla luce della recente disposizione inserita all’art. 2-ter del D.L. 11/2023 (Legge di conversione n. 38/2023) e, quindi tenendo conto dell’interpretazione autentica della norma di cui all’art. 10-bis del D.L. 21/2022.
L’art. 10-bis del D.L. 21/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022) ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali, per gli interventi ricompresi negli artt. 119 e 121 co. 2 del DL. 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) l’obbligo, a carico delle imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.
CHIARIMENTI
Obbligo della certificazione SOA
Viene ribadito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;
b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Terminata tale fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.
In particolare, si specifica che, nel caso in cui i lavori siano stati affidati ad imprese che hanno solo documentato l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.
Decorrenza
In merito alla decorrenza dell’obbligo della certificazione SOA, in linea con quanto già sostenuto dall’Ance e indicato nel DL cessioni crediti, viene specificato che:
• per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis (avvio procedura SOA o attestazione SOA) anche successivamente al 1° luglio 2023;
• per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa. Per tali contratti, le condizioni SOA si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
• per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023, infine, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Riconoscimento degli incentivi fiscali
Viene specificato che:
• per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute:
o fino al 31 dicembre 2022;
o negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;
contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
o fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;
o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
• per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione; o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
• per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 10-bis, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.
Ambito di applicazione
L’AdE specifica che le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio.
Inoltre, viene chiarito che le condizioni SOA non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari (art. 16-bis, co. 3, del TUIR) e a quello di “case antisismiche” cd. Sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013).
Lavori di importo superiore a 516.000 euro
La Circolare specifica che il riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro si deve intendere al netto dell’IVA.
Inoltre, nell’ipotesi in cui tali lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Le nostre sedi resteranno chiuse per un breve periodo di ferie con il seguente calendario:
Passo Corese dal 21 Agosto al 3 Settembre.
A coloro che continuano a lavorare nelle tante attività che rimarranno aperte buon lavoro a coloro che invece potranno concedersi qualche giorno di vacanze buon riposo.

L’Avviso prevede due linee di intervento che possono essere richieste anche separatamente.
Il riconoscimento di contributi alle Micro e Piccole Imprese per ottenere la prima certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere di cui al D.M. 29 aprile 2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato per la specifica prassi presso Accredia ai sensi del regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 (Certificazione di Parità di Genere);
il riconoscimento del diritto di utilizzare il marchio “Impresa Rosa Regione Lazio” alle imprese del Lazio che hanno ottenuto tale Certificazione di Parità di Genere, anche a prescindere dal contributo regionale e comprese le imprese di maggiori dimensioni.
La presentazione delle domande, sul portale di LazioInnova*, seguirà due procedure distinte.
I procedimenti di selezione delle due tipologie di richieste sono separati ma sono entrambi a “sportello”
L’invio delle domande sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del 28 agosto 2024 ed entro le ore 17:00 del 27 agosto 2025 salvo esaurimento delle risorse.
LINEA A (Certificazione di parità di genere)
BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo per l’ottenimento della prima Certificazione di Parità di Genere le imprese che alla Data della Domanda:
sono iscritte al Registro delle Imprese Italiano e hanno almeno una Sede Operativa ubicata nel Lazio e risultante da tale registro;
rientrano nei parametri dimensionali di Micro o Piccola Impresa;
hanno almeno un dipendente in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) con riferimento all’anno 2023, o se diverso all’ultimo esercizio finanziario chiuso;
non sono in possesso della Certificazione di Parità di Genere.
Sono escluse le imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento De Minimis della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
AGEVOLAZIONE
Per la specifica linea di intervento l'importo del contributo è il seguente:
da 1 a 5 dipendenti 1 < ULA < 5 1.800,00 euro
più di 5 e fino a 10 dipendenti 5 < ULA < 10 2.400,00 euro
più di 10 e fino a 15 dipendenti 10 < ULA < 15 3.000,00 euro
più di 15 e fino a 25 dipendenti 15 < ULA < 25 3.600,00 euro
più di 25 e fino a 45 dipendenti 25 < ULA < 45 4.800,00 euro
più di 45 e fino a meno di 50 dipendenti 45 < ULA < 50 6.000,00 euro
I/le dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) con riferimento all’anno 2023.
Il contributo è riconosciuto a valere sul regime de minimis
Il contributo non è compatibile con nessun altro aiuto di Stato o finanziamento pubblico concesso per l’ottenimento della medesima Certificazione.
Il contributo sarà erogato, a saldo, in un’unica soluzione, successivamente l’ottenimento della prima Certificazione di parità di genere, previa richiesta di erogazione da presentarsi entro il termine di 180 giorni dalla Data di Concessione, con la medesima procedura prevista per l’invio della Domanda.
LINEA B (Utilizzo del marchio “Impresa Rosa Regione Lazio
BENEFICIARI
Il diritto di utilizzare il marchio “Impresa Rosa Regione Lazio” è riconosciuto a tutte le Micro e Piccole Imprese che hanno ottenuto il contributo regionale per l’ottenimento della prima Certificazione di Parità di Genere, dal momento in cui è verificato in possesso di tale Certificazione e senza necessità di presentare autonoma richiesta.
Il diritto di utilizzare tale marchio è inoltre riconosciuto alle imprese che ne facciano apposita richiesta anche di media o grande dimensione e che, alla data della Domanda:
sono iscritte al Registro delle Imprese Italiano e hanno almeno una Sede Operativa ubicata nel Lazio e risultanti da tale registro;
sono in possesso della Certificazione di Parità di Genere.
Per la certificazione le imprese associate possono rivolgersi a
Referente Fabrizio Buratti
329 7568592

Sarà tra non molto sostituito da una misura diversa limitata alle persone disoccupate che hanno meno di 35 anni, mentre Resto al Sud poteva essere
utilizzato fino a 55 anni.
Come è noto dopo il sisma del 2016 "Resto al Sud" è stato esteso ai comuni* del cratere delle Regioni non annoverate tra quelle del sud.
La misura ha due diverse formulazioni.
Per coloro che prevedono la creazione di una azienda individuale (oppure che l'hanno già costituita ma è inattiva) l'importo massimo concedibile è 60 000 euro, 50% a fondo perduto e 50% sotto forma di finanziamento a tasso zero garantito dallo Stato.
Al termine dell'investimento è prevista una premialità di 15 000 euro in liquidità.
Per le società costituende o costituite ma inattive, l'importo previsto è di 50 000 euro a socio/a per un massimo di 200 000 euro. Stessa ripartizione tra percentuale di fondo perduto e finanziamento, mentre la premialità finale in liquidità è di 10 000 euro a socio/a.
L'invito a coloro che intendono utilizzare questa misura per creare la propria impresa di affrettarsi.
La data della soppressione non è ancora nota.
Ricordiamo che la CNA ha un piccolo incubatore d'impresa al quale le persone possono rivolgersi:
Resto al Sud | Invitalia https://share.google/8vkRSOY9pdNKpqBwE
*Comuni del Cratere della nostra Provincia: Rieti, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Antrodoco, Micigliano, Posta, Borbona, Cittareale, Amatrice, Accumoli, Rivodutri, Cantalice, Poggio Bustone, Leonessa.

Domani, 24 Luglio 2025 ore 9,30 presso il Tecnopolo Tiburtino (Casale 7) Via Ardito Desio, 60 Roma. Assemblea CNA
Lazio
Introdurranno i lavori i lavori l'AD del Tecnopolo ๐๐ซ๐ข๐ง๐จ ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ฆ๐๐ข, il direttore della CNA del Lazio ๐๐จ๐ซ๐๐ง๐ณ๐จ ๐๐๐ ๐ฅ๐ข๐๐ฏ๐๐ง๐ญ๐ข.
Interverranno l’Assessora allo Sviluppo Economico della Regione Lazio ๐๐จ๐๐๐ซ๐ญ๐ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข e l’Assessora alle Attività Produttive del Comune di Roma ๐๐จ๐ง๐ข๐๐ ๐๐ฎ๐๐๐ซ๐๐ฅ๐ฅ๐ข.
Concluderà i lavori il presidente della CNA Nazionale ๐๐๐ซ๐ข๐จ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ข.
Le imprenditrici e gli imprenditori associati che hanno il piacere di partecipare possono ancora comunicare la loro adesione a:
cna.rieti@tiscali.it
oppure telefonando a una delle nostre sedi.

Martedì 29 luglio 2025 - ore 10:00-11:00
Il Vietnam, pur essendo un Paese in via di sviluppo con una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, è tra le economie emergenti più dinamiche del Sud-est asiatico, caratterizzato da una forte apertura verso i mercati internazionali e una crescente industrializzazione.
Il settore dei servizi, in rapida espansione, rappresenta una quota significativa del PIL e comprende ambiti chiave come commercio, turismo, finanza e tecnologie dell'informazione.
Il webinar intende fornire una panoramica sulle possibilità di investimento ed i principali sbocchi commerciali, in particolare nei settori dell'industria manifatturiera, dei beni di consumo, dell'agro-alimentare e delle energie rinnovabili ed infrastrutture.
Interverranno: Francesco Arcuri, Vice-Capo Missione e Responsabile dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia ad Hanoi, Fabio De Cillis, Direttore dell’Ufficio ICE di Ho Chi Minh City, Filippo Sticconi, referente IPR Desk ICE Ho Chi Minh City, Flavio Castri, Relationship Manager Southeast Asia and the Pacific di SACE SpA e Giuseppe Corcelli, Relationship Manager Vietnam & SEA, SIMEST SpA.
Data: martedì 29 luglio 2025
Orario: 10:00 – 11:00
Modalità: Webinar, Accesso: le modalità di accesso verranno comunicate dopo l'iscrizione

Il Ministero e la CNA si impegnano a favorire l’acquisizione da parte degli studenti di competenze tecnico-professionali concordate, promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e la CNA per avvicinare i percorsi formativi alle esigenze del mondo del lavoro, sostenere attività di orientamento degli studenti per favorire scelte consapevoli sulle prospettive occupazionali, promuovere un sistema che accompagni gli studenti anche verso progetti professionali.
Tra gli strumenti operativi previsti dal protocollo, il Ministero e la CNA istituiranno l’Osservatorio Permanente sulle imprese per raccogliere informazioni, incoraggiare la definizione di progetti e la realizzazione di indagini conoscitive.
Da parte sua CNA, nell’ambito del progetto “Artigianato e Scuola” avviato dalla Confederazione, realizzerà una serie di iniziative, tra le quali il “Career day Artigianato” nelle scuole e con le famiglie, il premio “Artigiani in Classe” dedicato alle migliori idee d’impresa elaborate dagli studenti.
Il Ministro Valditara ha dichiarato: “Il protocollo d’Intesa sottoscritto con la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra istruzione e mondo del lavoro. Un impegno condiviso per potenziare le competenze tecnico- professionali degli studenti, rendere i percorsi di studio ancora più vicini alle reali esigenze delle imprese e del territorio, e dare così ai nostri ragazzi sempre più concrete e soddisfacenti opportunità formative e dunque lavorative. Il Protocollo consentirà di far conoscere nelle scuole anche le eccellenze del lavoro dell’artigianato italiano”.
Il Presidente CNA Costantini ha dichiarato: “Il protocollo firmato con il Ministro Valditara rappresenta uno strumento importante per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e per aiutare gli studenti nella scelta di percorsi formativi che assicurano interessanti opportunità nel mondo del lavoro. Desidero ringraziare il Ministro Valditara per la sensibilità e la disponibilità a promuovere la collaborazione tra il sistema di istruzione e il mondo dell’artigianato”.

๐ฅ๐ ๐๐๐ง๐๐ข๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐ ๐ ๐๐๐ญ๐ซ๐ข๐ฆ๐จ๐ง๐ข๐จ ๐๐ฆ๐ฆ๐๐ญ๐๐ซ๐ข๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ’๐๐ฆ๐๐ง๐ข๐ญ๐ฬ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐ฎ๐๐ข๐ง๐ ๐๐ญ๐๐ฅ๐ข๐๐ง๐.
Il 10 dicembre 2025 si terrà a Nuova Delhi la votazione per la Candidatura
della cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell'Umanità, iniziativa promossa il 23 marzo dal Governo.

art. 10 – Legge Regionale del 28 novembre 2024, n. 18)
Presentazione delle istanze da lunedì 1 settembre 2025 e non oltre le ore 17:00 di mercoledì 1 ottobre 2025, tramite l’indirizzo PEC avvisocoopsociali@pec.laziocrea.it.
Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione: https://share.google/eySF9F7yJDs2vzpat

๐๐ฅ ๐๐๐๐๐๐
๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ (๐๐), ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐%.
Per ottenere lo sconto basta esibire alla cassa la tessera CNA. In caso di smarrimento della tessera sarà sufficiente un attestato di iscrizione da richiedere ad una delle nostre sedi.

Pubblicati nuovo modello e guida alla compilazione
L’Inail ha pubblicato il
nuovo modello OT23 da inoltrare per la richiesta della riduzione del Premio assicurativo Inail, in caso di realizzazione di interventi migliorativi per la sicurezza e per la salute sul lavoro. La domanda va inviata entro il 28 febbraio 2026 e riguarda interventi effettuati nel corso del 2025. Lo sconto varia tra il 5 e il 28% a seconda del numero di lavoratori. Nel primo biennio di attività, la riduzione del premio è fissa, e pari all'8%.
Come altri incentivi per la sicurezza, lo sconto è subordinato alla regolarità assicurativa e contributiva (DURC) e all'osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08). E’ applicato in caso di attuazione di interventi migliorativi e documentabili dei livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
La più grande novità del modello per il 2025 riguarda la modalità di accesso al beneficio, in quanto o non è più previsto un punteggio da raggiungere, la cui somma deve essere almeno 100.
Restano immutati i requisiti per la presentazione della domanda, che prevede due tipologie di interventi classificati come di tipo “A” e di tipo “B”, in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento; per ottenere la riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B. Il modello OT23 2026 presenta 71 interventi totali tra tipo A e tipo B, articolati nelle 6 Sezioni rimaste invariate rispetto al precedente modello.
Gli interventi riguardano la riduzione dei rischi connessi a:
- infortuni mortali, non stradali – sezione A (ambienti confinati o sospetti di inquinamento, caduta dall’alto, sicurezza macchine e attrezzature, rischio elettrico, rischio biologico);
- prevenzione del rischio stradale – sezione B;
- prevenzione delle malattie professionali – sezione C (rumore, sostanze pericolose, radon, disturbi muscolo-scheletrici, salute, microclima);
- formazione, addestramento, informazione – sezione D;
- misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza – sezione E (certificati ISO 45001, sistemi di gestione in applicazione delle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, modelli organizzativi e gestionali SSL 30 del d.lgs. 81/08, Responsabilità Sociale delle Imprese);
- gestione delle emergenze e DPI – sezione F.
Vengono infine riconfermati gli interventi pluriennali che è possibile riproporre per non più di due o tre anni a seconda della tipologia. Da sottolineare che per molti degli interventi mantenuti anche quest’anno, sono state apportate delle modifiche nella descrizione, nelle note e nella documentazione probante, per cui è necessario prestare attenzione.
È possibile consultare il nuovo modello e le istruzioni operative al sito: www.inail.it
, Sezione Atti e documenti -> Moduli e modelli -> Assicurazione -> Premio assicurativo; Istruzione operativa Inail del 3 luglio 2025