ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE: I CODICI ATECO DELLE AZIENDE CHE POSSONO FARLA

  • Autore: cna rieti
  • 19 mag, 2020

1. L’attività di sanificazione degli ambienti e delle loro pertinenze è riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese –REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione”. La sanificazione degli oggetti in quanto tali o di macchinari in genere possono effettuarla anche altre imprese con attività libera, tenendo conto delle limitazioni e specificazioni riportate nei punti successivi.Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE


2. La sanificazione di mezzi di trasporto adibiti al traporto pubblico treni, aeromobili, autobus come da parere del MISE reso alla Camera di commercio di Padova (prot. n. 10983 del 03/12/2007) è riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione”. Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE


3. La sanificazione dei taxi (compresi i Van a 16 o minor numero di posti) è riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione” se il titolare dell’impresa dimostra l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per la prestazione continuativa di sanificazione di tali mezzi di trasporto.
L’elemento della “prestazione costante e continuativa del servizio” reso è un’altra caratteristica per ricomprendere detti servizi all’interno del campo di applicazione della legge n. 82 secondo le note interpretative ministeriali (vedasi lettera circolare MICA prot. n. 500219 del 08/01/2001 e parere MISE prot. n. 60135 del 08/03/2012), tenendo altresì conto delle finalità fiscali per l’emergenza sanitaria soprattutto nel caso l’impresa voglia portare la spesa a credito di imposta; Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE


4. L’attività di ozonizzazione degli ambienti, intervenendo sul controllo e miglioramento del microclima degli ambienti, rientra nell’attività di sanificazione come definita dall’art. 1, lettera e) del D.M. n. 274/1997 riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal registro delle imprese –REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione”. Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE


In tutti questi primi quattro casi il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel Registro delle Imprese - REA quale impresa di pulizia, sezione “sanificazione”.


5. Gli impianti di condizionamento delle autovetture possono e devono essere sanificati dalle imprese di autoriparazione, considerato che detta attività non rientra tra le attività libere, come la sostituzione del filtro dell’aria, elencate nell’art. 1, comma 2, legge n. 122/1992. La certificazione del Registro delle Imprese –REA non espliciterà l’attività di sanificazione in quanto è ricompresa nell’attività principale. Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese - REA quale autoriparatore, sezione meccatronica. Codice Ateco: 45.20.3 – RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALIMENTAZIONE PER AUTOVEICOLI


6. Sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento, climatizzazione) non rientra nella manutenzione ordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 37/2008, codificata come contenimento del normale degrado d’uso dell’impianto oppure rimedio ad eventi accidentali per garantire il normale funzionamento dell’impianto, dovendo essere eseguita solo da imprese di installazione e manutenzione degli impianti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08. La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l’attività di sanificazione perché è ricompresa nell’attività principale e perché indicarla genera confusione con le attività riservate alle imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione. Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese - REA quale impiantista e nella sezione (sono sette) specifica per la tipologia di impianto. Codice Ateco: 43.22.01 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE
DI COSTRUZIONE


7. L’igienizzazione degli automezzi svolta delle imprese di autolavaggio è riconducibile al codice Ateco: 45.20.91 – LAVAGGIO AUTO

Autore: 7e37d554_user 10 giugno 2025
A seguito dell’innalzamento delle temperature nella stagione estiva, la Regione Lazio, con ordinanza del Presidente Francesco Rocca, ha disposto il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, con efficacia dal 05 Giugno 2025 e fino al 31 agosto 2025, in presenza di temperature superiori a 35°C o comunque in condizioni di temperatura percepita superiore, come nei casi di utilizzo di materiali o macchinari che generano ulteriore calore o in ambienti non protetti dal sole. Le aziende sono tenute a valutare attentamente le condizioni microclimatiche e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a tali rischi. Si segnala che è possibile attivare l’intervento del proprio ammortizzatore sociale di settore FSBA ( per imprese artigiane non edili ) CIGO ( per imprese edili o industriali ) FIS ( per imprese del terziario ).
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025

Il MiTur, pubblicato l’avviso per accedere al contributo a fondo perduto per le aziende del turismo che hanno avuto decrementi di fatturato registrati tra novembre 2023 e marzo 2024, confrontando tali dati con lo stesso periodo della stagione 2021-2022.

I beneficiari di questa misura includono gestori di impianti di risalita e innevamento artificiale, maestri e scuole di sci, noleggiatori di attrezzature, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali, strutture ricettive e ristoranti che operano nei comuni della dorsale appenninica.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell’11 giugno 2025 fino alle ore 12 del 10 luglio.

Il bando nella provincia di Rieti, riguarda le imprese dei Comuni inclusi nei tre comprensori sciistici individuati con provvedimento della Regione Lazio:

-      Campo Stella: Leonessa, Posta, Borbona;

-      Monte Terminillo: Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri;

-      Selvarotonda: Cittareale, Accumuli, Amatrice.

Tutti i dettagli nel testo del decreto allegato dove sono reperibili, tra gli altri, l’elenco dei beneficiari aggiornati ai nuovi codici Ateco, le modalità e termini di presentazione delle istanze e il criterio di riparto e di assegnazione del contributo.

LINK: https://irp.cdn-website.com/7e37d554/files/uploaded/175262_25_Avviso-ristori-Appennini-revUL_AS_signed.pdf

Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Autore: 7e37d554_user 5 giugno 2025
Da quest'anno dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale
Con la Legge di Bilancio 2025 è arrivata una novità importante: da quest’anno tutti gli Amministratori/trici di società devono dotarsi di un indirizzo PEC personale (domicilio digitale) e comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chi si applica l’obbligo?
A tutte le società di persone e di capitali, ad esclusione di consorzi, società consortili, reti di imprese ed enti non imprenditoriali.
Da quando scatta l’obbligo?
per le nuove società l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2025 al momento della domanda di iscrizione.
per le società già esistenti il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
L’indirizzo PEC deve essere personale?
Si. Non è possibile utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo.
Ogni amministratore dovrà disporre di un proprio indirizzo di domicilio digitale, distinto da quello aziendale.
Chi non adempie all'obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro,
salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
Il prossimo 10 giugno con inizio alle ore 14.30 il webinar, in collaborazione con il Ce.Di.SA., nel corso del quale verrà illustrato il Regolamento (UE) 2025/40 in materia di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, introduce una serie di obblighi specifici per le imprese del settore alimentare, con il duplice obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio generati e promuovere l’uso di materiali sostenibili.

Vi ricordo che questo seminario rientra nel ciclo di talk ispirazionali “Immaginare il futuro dell’impresa agroalimentare” che vuole offrire ai nostri associati un’idea ampia delle sfide che ci attendono, ma anche degli strumenti che già abbiamo a disposizione per affrontarle al meglio.


Per partecipare occorre registrarsi al seguente link: https://marketing.cna.it/webinar-cna-agroalimentare/
Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
Grazie alla CNA di Roma il corso può essere utilizzato anche da associati e associate della CNA di Rieti

Un corso di formazione di quattro moduli pratici per apprendere le ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น'๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ e rilanciare il business della tua attività:

โœ… ๐—Ÿ’๐—”๐—•๐—– ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ’๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—˜๐—ก๐—ญ๐—” ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ๐—˜
๐Ÿ—“๏ธ 3 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

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๐Ÿ—“๏ธ 10 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

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๐Ÿ—“๏ธ 17 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

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๐Ÿ—“๏ธ 24 giugno 2025 – ore 16.30-19.30

Per maggiori informazioni;
Autore: 7e37d554_user 3 giugno 2025
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.
La scadenza non riguarda i contribuenti che sono stati riammessi alla rottamazione quater che potranno eseguire i pagamenti secondo il piano che sarà comunicato dalla Riscossione entro il 30 giugno.
Autore: 7e37d554_user 29 maggio 2025
Quest’anno il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è fissato per ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ด๐—ป๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ.
Entro questa data i soggetti obbligati dovranno presentare il MUD attraverso una ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, nella quale indicare la ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐˜๐—ฎ' e la ๐˜๐—ถ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฎ di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

๐—–๐—ต๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐— ๐—จ๐——
Ecco le tipologie di imprese ed enti che hanno l’obbligo di compilazione ed invio del MUD.
• Imprese ed enti ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ;
• Imprese ed enti che hanno ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚' ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
• I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

๐—Ÿ๐—ฎ ๐—–๐—ก๐—” ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฅ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ถ ๐—ฒ' ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐— ๐—จ๐——.
Tel. 0746251082
Cell. 3483997199
Email formichetti.fra@gmail.com
Autore: 7e37d554_user 22 maggio 2025
Posticipazione scadenza domande 17 Giugno.
Il MIMIT ha organizzato un nuovo webinar informativo il giorno 28 maggio alle ore 10.00.

La partecipazione è possibile previa registrazione al link:

I dettagli del bando:
Autore: 7e37d554_user 21 maggio 2025

๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐จ๐ฅ๐ž, ๐ฌ๐œ๐š๐๐ž๐ง๐ณ๐ž ๐ž ๐ฆ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Per saperne di più
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